Conti dei professionisti, movimenti ingiustificati senza presunzioni

Pubblicato il 29 novembre 2014 Con sentenza n. 25295 del 28 novembre 2014, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso con cui l'amministrazione finanziaria si era opposta alla decisione della Ctr di annullamento di una rettifica sui redditi di un lavoratore autonomo.

Con la detta rettifica, in particolare, era stato attribuito al professionista un maggior reddito in considerazione dell'emersione, sul suo conto corrente, di alcune movimentazioni non giustificate.

Nel confermare la pronuncia impugnata, la Suprema corte ha richiamato la decisione della Consulta n. 228/2014 con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della presunzione legale di maggiori compensi nell'ipotesi di prelievi non giustificati da parte del lavoratore autonomo.

Nella medesima decisione, la Cassazione ha, altresì, evidenziato come sia da ritenere insindacabile, in sede di legittimità, la motivazione con cui i giudici di merito ritengano idonea, ai fini del superamento della citata presunzione, la documentazione prodotta e le allegazioni avanzate dal professionista nell'ambito del giudizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy