Continuità dell'attività di avvocato desumibile anche sulla base di elementi diversi dal reddito

Pubblicato il 27 febbraio 2014 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 4584 del 26 febbraio 2014, hanno respinto il ricorso presentato dalla Cassa forense contro il provvedimento di merito che aveva riconosciuto ad un avvocato che aveva temporaneamente svolto la propria attività all'estero versando, comunque, i contributi all'ente di previdenza, il diritto di vedersi conteggiato, ai fini contributivi, anche il periodo trascorso all'estero durante il quale non aveva dichiarato alcun reddito al Fisco italiano assolvendo, però, i suoi obblighi tributari nell'altro Paese.

A fronte delle doglianze avanzate dalla Cassa forense, secondo la quale il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai fini della pensione di vecchiaia era subordinato al requisito della continuità, accertabile solo in base al reddito prodotto, la Suprema corte ha per contro sottolineato che la continuità professionale dell'avvocato poteva essere desunta anche da elementi diversi, quali, nella specie, lo svolgimento effettivo della professione e il pagamento dei contributi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy