Contratti di credito Chiarimenti Corte Ue

Pubblicato il 10 novembre 2016

La Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori – art. 10 paragrafi 1 e 2 ed art. 3 - deve essere interpretata secondo le specificazioni che seguono.

In primo luogo, il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui alla menzionata Direttiva devono essere contenuti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Inoltre, non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, sempre che le condizioni dei contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate.

Ed ancora, il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Ed uno Stato membro, mediante normativa nazionale, non può prevedere un obbligo del genere.

Infine, la Direttiva in questione non osta a che uno Stato membro preveda, con proprie norme, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall'art. 10 paragrafo 2 medesima Direttiva, tale contratto sia da considerarsi esente da interessi e spese.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Ue con sentenza del 9 novembre 2016 – nella causa C 42/2015 – chiamata per l’appunto ad interpretare, in via pregiudiziale, la suddetta Direttiva europea in materia di credito ai consumatori, nell'ambito di una controversia tra una banca slovacca ed una cliente, in merito alla domanda di pagamento di somme di un finanziamento ancora dovute da quest’ultima.

 

 

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