Contratti di solidarietà di tipo B: riduzione massima del 50% dell’orario

Pubblicato il 25 giugno 2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 22095 del 13 giugno 2014, ha chiarito che la percentuale di riduzione oraria per i contratti di solidarietà difensivi di tipo B – ovvero per i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane – non può essere superiore al 50% per ogni singolo lavoratore dell’orario a tempo pieno.

D’altra parte, sottolinea la nota ministeriale, tale percentuale era già stata prevista dalla nota prot. 8781 del 15 giugno 2009, con cui la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva aveva fornito indicazioni operative al proprio personale sugli accertamenti ispettivi in merito ai sopracitati contratti.

Nell’attuale nota viene, inoltre, specificato che la richiesta che il 50% annuo sia pro capite è finalizzata a prevenire il rischio di distribuzioni arbitrarie e discriminatorie del ridotto orario di lavoro a carico di alcuni dipendenti.

Infine, viene evidenziato che, poiché la ratio dell’ammortizzatore sociale in questione è la salvaguardia dei livelli occupazionali, il limite suddetto permette di rassicurare sulla solidità dell’azienda, atteso che la stessa in tal modo riesce a dimostrare di essere in grado di far lavorare tutti i propri dipendenti con una percentuale di riduzione non superiore, per ciascuno, alla metà del normale orario di lavoro.
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