Contratti di solidarietà con Cigs, le istruzioni Inps

Pubblicato il 17 novembre 2022

Con il messaggio n. 4135 del 16 novembre 2022 l’Inps indica le modalità di fruizione dello sgravio per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs da parte delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione del Ministero del Lavoro, i cui periodi di Cigs per solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2021.

Contratti di solidarietà: sgravio contributivo per le imprese

Ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, l’art. 6 del D.L. n. 510/96 riconosce, per la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla diminuzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%

I criteri di ammissione alla riduzione contributiva in parola sono contenuti nei decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312 e 14 settembre 2015, n. 17981.

Come si calcola lo sgravio

Come accennato, le imprese hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi mensili a proprio carico per ogni lavoratore che, nello stesso mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Le modifiche contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Non sono soggetti a riduzione contributiva:

Esposizione nel flusso Uniemens

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali riportati nell’allegato n. 1 del messaggio in oggetto, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

SCADENZA: Le operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il 16 febbraio 2023.

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