Contratto a progetto. Conversione del permesso di soggiorno per studio in quello per lavoro autonomo

Pubblicato il 27 luglio 2010

Con nota n. 23/II/0003361/06, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stabilisce che per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di un cosiddetto contratto a progetto.

Condizione necessaria per questa trasformazione del contratto di lavoro è che sia verificabile dalla documentazione presentata dal lavoratore richiedente il carattere autonomo del contratto a progetto. Cioè, lo stesso non deve presentare caratteristiche di subordinazione o parasubordianzione. Contemporaneamente, le Direzioni provinciali del lavoro devono verificare la disponibilità (attraverso il sistema SILEN) della specifica quota destinata alla conversione dei permessi per lavoro autonomo attribuita a livello locale.

Dunque, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie del contratto a progetto nel lavoro autonomo è necessario che le Dpl verifichino la presenza dei requisiti richiesti dalla specifica tipologia contrattuale, per consentire la corretta conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in permesso di lavoro autonomo.

Il Ministero ribadisce che questo intervento non riguarda i nuovi ingressi dall’estero, dato che la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dal Dcpm del 1° aprile 2010.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy