Contratto a tempo determinato prorogato solo eccezionalmente

Pubblicato il 20 settembre 2010
Per la Cassazione – sentenza n. 19365 del 10 settembre 2010 – il contratto di lavoro a termine può essere prorogato esclusivamente con il consenso del lavoratore, non più di una volta, per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale e quando lo richiedano motivi eccezionali relativi alla stessa attività. E tali motivi – precisa la Corte - devono essere costituiti da esigenze contingenti e imprevedibili di diverso tenore rispetto a quelle che hanno dato originariamente luogo all'apposizione della durata. 

Sulla scorta di tale assunto, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui i giudici di merito l'avevano condannata a convertire il contratto a termine stipulato con un dipendente in contratto a tempo indeterminato. Di nessun rilievo, per la Corte, la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui il contratto a tempo determinato era stato prorogato dopo che l'ispettorato del lavoro aveva rilasciato apposita autorizzazione in considerazione del protrarsi delle stesse esigenze straordinarie che avevano giustificato la prima assunzione a tempo determinato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy