Contratto di solidarietà espansivo, l'eccedenza non percepisce il contributo

Pubblicato il 25 ottobre 2013 In merito al riconoscimento del contributo previsto in caso di contratti di solidarietà in espansione, il Ministero precisa – con l'interpello n. 28 del 23 ottobre 2013 – che non rilevano, ai fini della fruizione dell'agevolazione, le assunzioni in eccedenza che producono un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro disponibili per la contrazione oraria.

Pertanto, il contributo riconosciuto ai datori di lavoro nella percentuale del 15% per i primi 12 mesi e del 10 e 5% per i due anni successivi per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, spetta laddove l'azienda programmi una riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti già in forza e provveda ad un contestuale bilanciamento della forza lavoro con l'assunzione di nuovo personale.

Come specificato anche dall'Inps, qualora l'assunzione di nuovi lavoratori avvenga in modo progressivo, i benefici sono concessi soltanto quando si raggiunge nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell'orario.
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