Scade il 20 maggio 2025 il termine per effettuare il versamento dei contributi dovuti all’Enasarco per il primo trimestre 2025.
Vediamo di seguito come fare, chi sono i soggetti obbligati e quali le aliquote dovute.
La Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio) è un ente previdenziale privato con personalità giuridica di diritto privato che gestisce la forma obbligatoria di previdenza integrativa per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in Italia.
Oltre all’erogazione delle prestazioni pensionistiche, peraltro, la Fondazione è impegnata nel fornire misure assistenziali, interventi di welfare, borse di studio, prestiti agevolati e contributi per eventi straordinari.
L’obbligo di iscrizione alla Fondazione riguarda tutti i soggetti che esercitano attività di agenzia e rappresentanza commerciale in forma individuale o associata.
L’attività della Fondazione si fonda su un regolamento interno approvato dal Ministero del lavoro, che disciplina le modalità di contribuzione, le aliquote applicabili e le forme di tutela riconosciute agli iscritti.
Ogni anno, la Fondazione procede con l’adeguamento degli importi contributivi minimi e dei massimali sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat.
Per il 2025, la variazione è pari allo 0,8%, e ciò ha comportato una rivalutazione automatica dei seguenti parametri contributivi:
L’aggiornamento al 2025 stabilisce i seguenti valori, suddivisi in base alla tipologia di agente:
Agenti plurimandatari
Per gli agenti plurimandatari, ovvero coloro che intrattengono più rapporti di agenzia contemporaneamente con diversi preponenti, sono previsti:
Agenti monomandatari
Per gli agenti monomandatari, cioè coloro che operano in esclusiva per un solo mandante, sono previste soglie più elevate:
Il raggiungimento del massimale comporta la sospensione dell’obbligo contributivo sul surplus provvigionale, mentre il mancato raggiungimento del minimale comporta comunque l’obbligo di versamento di tale importo minimo.
Agenti individuali e società di persone
Per gli agenti che operano in forma individuale o tramite società di persone, l’aliquota contributiva resta fissata al 17%, così ripartita:
All’interno di questa aliquota, una quota del 3% è destinata alle finalità di solidarietà e assistenza previste dal Regolamento Enasarco che comprendono, ad esempio, contributi straordinari, misure a sostegno della genitorialità o della disoccupazione involontaria.
Società di capitali (provvigioni fino a 13 milioni)
Per le società di capitali operanti nel settore dell’intermediazione commerciale, con provvigioni annue fino a € 13.000.000,00, l’aliquota è ridotta e pari al 4%, ripartita come segue:
Tale disciplina si applica per evitare un onere eccessivo a carico delle strutture societarie e tenere conto della differente natura dell’attività.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato su base trimestrale, seguendo il principio della competenza (cioè il momento in cui le provvigioni sono maturate, non quando sono incassate). Le scadenze per il 2025 sono le seguenti:
Trimestre di competenza |
Scadenza |
---|---|
1° |
20 maggio 2025 |
2° |
20 agosto 2025 |
3° |
20 novembre 2025 |
4° |
20 febbraio 2026 |
NOTA BENE: In caso di scadenza coincidente con giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Il pagamento dei contributi può avvenire mediante:
A partire dal 2019 è stata introdotta una misura agevolativa finalizzata a favorire l’ingresso dei giovani nella professione di agente. Tale misura è applicabile esclusivamente:
L’agevolazione è riconosciuta solo agli agenti operanti in forma individuale e non si applica alle nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2024.
Aliquote agevolate
In caso di accesso all’agevolazione, l’aliquota ordinaria del 17% viene ridotta per un periodo triennale:
Parallelamente, anche il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascun anno agevolato, in coerenza con il principio di sostegno all’avvio dell’attività.
Contributi |
Agenti plurimandatari |
Agenti monomandatari |
Società di capitali (fino a € 13 milioni provvigioni) |
---|---|---|---|
Massimale provvigionale annuo |
€ 30.057,00 |
€ 45.085,00 |
Non previsto |
Minimale contributivo annuo |
€ 507,00 |
€ 1.011,00 |
Non previsto |
Aliquota contributiva ordinaria |
17% |
17% |
4% |
Ripartizione aliquota |
8,5% agente – 8,5% mandante |
8,5% agente – 8,5% mandante |
1% società – 3% mandante |
Quota di solidarietà (inclusa nella % totale) |
3% |
3% |
Inclusa nel 4% |
Scadenze trimestrali versamento |
20/05 – 20/08 – 20/11 – 20/02 (anno successivo) |
20/05 – 20/08 – 20/11 – 20/02 (anno successivo) |
20/05 – 20/08 – 20/11 – 20/02 (anno successivo) |
Modalità di pagamento |
SDD – PagoPA |
SDD – PagoPA |
SDD – PagoPA |
Agevolazioni giovani agenti (solo iscritti entro il 2023)
Anno di attività |
Aliquota ridotta |
Minimale contributivo ridotto |
---|---|---|
1° anno |
11% |
50% del minimale ordinario |
2° anno |
9% |
50% del minimale ordinario |
3° anno |
7% |
50% del minimale ordinario |
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