Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

Pubblicato il 12 maggio 2025

Scade il 20 maggio 2025 il termine per effettuare il versamento dei contributi dovuti all’Enasarco per il primo trimestre 2025.

Vediamo di seguito come fare, chi sono i soggetti obbligati e quali le aliquote dovute.

Enasarco: finalità istituzionali e ambito di applicazione

La Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio) è un ente previdenziale privato con personalità giuridica di diritto privato che gestisce la forma obbligatoria di previdenza integrativa per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in Italia.

Oltre all’erogazione delle prestazioni pensionistiche, peraltro, la Fondazione è impegnata nel fornire misure assistenziali, interventi di welfare, borse di studio, prestiti agevolati e contributi per eventi straordinari.

L’obbligo di iscrizione alla Fondazione riguarda tutti i soggetti che esercitano attività di agenzia e rappresentanza commerciale in forma individuale o associata.

L’attività della Fondazione si fonda su un regolamento interno approvato dal Ministero del lavoro, che disciplina le modalità di contribuzione, le aliquote applicabili e le forme di tutela riconosciute agli iscritti.

Contributi per l’anno 2025: adeguamento Istat

Ogni anno, la Fondazione procede con l’adeguamento degli importi contributivi minimi e dei massimali sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat.

Per il 2025, la variazione è pari allo 0,8%, e ciò ha comportato una rivalutazione automatica dei seguenti parametri contributivi:

Contributi Enasarco 2025: importi minimi e massimali

L’aggiornamento al 2025 stabilisce i seguenti valori, suddivisi in base alla tipologia di agente:

Agenti plurimandatari

Per gli agenti plurimandatari, ovvero coloro che intrattengono più rapporti di agenzia contemporaneamente con diversi preponenti, sono previsti:

Agenti monomandatari

Per gli agenti monomandatari, cioè coloro che operano in esclusiva per un solo mandante, sono previste soglie più elevate:

Il raggiungimento del massimale comporta la sospensione dell’obbligo contributivo sul surplus provvigionale, mentre il mancato raggiungimento del minimale comporta comunque l’obbligo di versamento di tale importo minimo.

Suddivisione tra agente e preponente

Agenti individuali e società di persone

Per gli agenti che operano in forma individuale o tramite società di persone, l’aliquota contributiva resta fissata al 17%, così ripartita:

All’interno di questa aliquota, una quota del 3% è destinata alle finalità di solidarietà e assistenza previste dal Regolamento Enasarco che comprendono, ad esempio, contributi straordinari, misure a sostegno della genitorialità o della disoccupazione involontaria.

Società di capitali (provvigioni fino a 13 milioni)

Per le società di capitali operanti nel settore dell’intermediazione commerciale, con provvigioni annue fino a € 13.000.000,00, l’aliquota è ridotta e pari al 4%, ripartita come segue:

Tale disciplina si applica per evitare un onere eccessivo a carico delle strutture societarie e tenere conto della differente natura dell’attività.

Scadenze

Il versamento dei contributi deve essere effettuato su base trimestrale, seguendo il principio della competenza (cioè il momento in cui le provvigioni sono maturate, non quando sono incassate). Le scadenze per il 2025 sono le seguenti:

Trimestre di competenza

Scadenza

20 maggio 2025

20 agosto 2025

20 novembre 2025

20 febbraio 2026

NOTA BENE: In caso di scadenza coincidente con giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Come pagare

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante:

Agevolazioni per giovani agenti (in vigore solo per iscrizioni entro il 2023)

A partire dal 2019 è stata introdotta una misura agevolativa finalizzata a favorire l’ingresso dei giovani nella professione di agente. Tale misura è applicabile esclusivamente:

L’agevolazione è riconosciuta solo agli agenti operanti in forma individuale e non si applica alle nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2024.

Aliquote agevolate

In caso di accesso all’agevolazione, l’aliquota ordinaria del 17% viene ridotta per un periodo triennale:

Parallelamente, anche il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascun anno agevolato, in coerenza con il principio di sostegno all’avvio dell’attività.

Riepiloghiamo

Contributi

Agenti plurimandatari

Agenti monomandatari

Società di capitali (fino a € 13 milioni provvigioni)

Massimale provvigionale annuo

€ 30.057,00

€ 45.085,00

Non previsto

Minimale contributivo annuo

€ 507,00

€ 1.011,00

Non previsto

Aliquota contributiva ordinaria

17%

17%

4%

Ripartizione aliquota

8,5% agente – 8,5% mandante

8,5% agente – 8,5% mandante

1% società – 3% mandante

Quota di solidarietà (inclusa nella % totale)

3%

3%

Inclusa nel 4%

Scadenze trimestrali versamento

20/05 – 20/08 – 20/11 – 20/02 (anno successivo)

20/05 – 20/08 – 20/11 – 20/02 (anno successivo)

20/05 – 20/08 – 20/11 – 20/02 (anno successivo)

Modalità di pagamento

SDD – PagoPA

SDD – PagoPA

SDD – PagoPA

Agevolazioni giovani agenti (solo iscritti entro il 2023)

Anno di attività

Aliquota ridotta

Minimale contributivo ridotto

1° anno

11%

50% del minimale ordinario

2° anno

9%

50% del minimale ordinario

3° anno

7%

50% del minimale ordinario

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