Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona
Pubblicato il 20 ottobre 2025
In questo articolo:
- Legge di Bilancio 2026: la nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione
- Ambito di applicazione della Rottamazione quinquies
- Benefici e importi condonabili
- Modalità di pagamento e scadenze
- Modalità operative e adempimenti
- Effetti della presentazione della domanda e sospensione delle procedure
- Decadenza dalla definizione e mancato perfezionamento
- Riapertura ai decaduti delle precedenti rottamazioni
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Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2025, il Governo, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
La manovra economica per il 2026 prevede interventi per circa 18 miliardi di euro medi annui e si configura, come sottolineato dal comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, come una misura “responsabile e sostenibile”, che non comporta un incremento del disavanzo pubblico e conferma il percorso di risanamento dei conti dello Stato. L’azione del Governo si concentra sulla tutela dei redditi medio-bassi, sul lavoro dipendente, sul sostegno alle famiglie e alle imprese, nonché sul rafforzamento del sistema sanitario nazionale e sulla competitività del tessuto produttivo.
Un capitolo a parte è dedicato alla cosiddetta pace fiscale. Il Governo ha infatti annunciato l’introduzione di una nuova “Rottamazione quinquies”, ossia una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023, che consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione in un’unica soluzione o in un piano rateale fino a nove anni.
L’intervento è contenuto nell’articolo 23 della bozza del DDL di Bilancio 2026 e rientra nel più ampio quadro di pacificazione fiscale. Nel complesso, la nuova manovra si snoda in 137 articoli complessivi, suddivisi in dieci Titoli, ciascuno dedicato a specifiche aree di intervento, che vanno dalle “Misure in materia fiscale e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie” (Titoli II) alle “Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e disposizioni finali” (Titolo X).
Legge di Bilancio 2026: la nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione
Tra le misure di maggiore rilievo contenute nella bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2026, la nuova Rottamazione quinquies rappresenta uno degli interventi più significativi in materia fiscale a favore di cittadini, famiglie e imprese. L’articolo 23 del DDL, dedicato alla cosiddetta “pace fiscale”, introduce infatti una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, confermando la volontà del Governo di proseguire lungo la strada della regolarizzazione spontanea e della semplificazione dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Come annunciato dal Governo nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri di venerdì 17 ottobre 2025, la misura prevede una riedizione della rottamazione dei ruoli, che giunge così alla sua quinta edizione. Tale provvedimento riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti beneficiando della cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio, mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di imposta o contributo.
L’obiettivo dell’intervento è duplice:
- da un lato, favorire la riduzione del contenzioso e alleggerire il carico delle procedure pendenti presso gli organi di riscossione;
- dall’altro, generare un effetto di maggior gettito immediato per l’Erario, attraverso l’incremento della compliance fiscale e l’incasso di quote di capitale finora difficilmente recuperabili.
Nei paragrafi che seguono saranno analizzati nel dettaglio l’ambito di applicazione, i benefici previsti, le modalità di pagamento e adesione, nonché gli effetti economici e amministrativi derivanti dalla nuova definizione agevolata introdotta con la Legge di Bilancio 2026.
Ambito di applicazione della Rottamazione quinquies
La nuova Rottamazione quinquies, introdotta dall’articolo 23 della bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2026, definisce un perimetro applicativo ampio ma chiaramente delimitato, con l’obiettivo di consentire a contribuenti, famiglie e imprese di regolarizzare i propri debiti tributari e previdenziali accumulati negli anni, senza tuttavia configurare un condono generalizzato.
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 23, rientrano nella definizione agevolata i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione:
- dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- solo derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale (imposte dirette e IVA).
Sono inoltre inclusi i contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Il debitore potrà estinguere tali carichi senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio, versando esclusivamente:
- le somme dovute a titolo di capitale, e
- le spese maturate per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
Oltre ai debiti ordinari, la Rottamazione quinquies comprende anche:
- i carichi inseriti in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019), per i quali il pagamento potrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste dal decreto di omologazione;
- i debiti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada, per i quali la definizione agevolata opera limitatamente su interessi e aggio, restando escluso il capitale;
- i carichi oggetto di precedenti rottamazioni non perfezionate, dal 2000 al 2022, compresi quelli della Rottamazione quater, offrendo così una nuova possibilità di regolarizzazione ai contribuenti che non avevano completato i versamenti.
Sono invece esclusi dalla misura:
- i debiti per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute relative a precedenti definizioni agevolate. In tal caso, il contribuente dovrà proseguire con il piano originario e non potrà beneficiare delle nuove condizioni agevolate;
- i carichi derivanti da accertamenti definitivi o sentenze passate in giudicato;
- i crediti connessi al recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi;
- le sanzioni penali e, salvo adesione espressa da parte dell’ente creditore, i tributi locali.
Benefici e importi condonabili
In base a quanto previsto dai commi 1 e 8 dell’articolo 23, la Rottamazione quinquies consente ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, cioè l’imposta o il contributo originariamente dichiarato, unitamente alle spese di notifica e di procedura esecutiva.
Sono invece integralmente escluse dal pagamento:
- le sanzioni tributarie e amministrative relative ai carichi interessati;
- gli interessi di mora previsti dall’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 602/1973;
- le somme aggiuntive sui contributi previdenziali di cui all’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999;
- le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 112/1999.
In sostanza, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione con il pagamento del solo debito principale, senza corrispondere oneri accessori.
Ai fini del calcolo dell’importo dovuto, si tiene conto delle somme già versate a titolo di capitale o di spese di riscossione. Se tali importi risultano già interamente pagati, il debitore dovrà comunque manifestare la volontà di aderire alla misura per beneficiare dell’estinzione definitiva del debito.
Le somme eventualmente versate in precedenza, anche prima dell’adesione, restano acquisite e non rimborsabili, in quanto considerate pagamenti validi ai fini della definizione.
Modalità di pagamento e scadenze
Il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione alla Rottamazione quinquies potrà avvenire secondo due diverse modalità, a scelta del contribuente:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite in un arco temporale complessivo di nove anni.
Pagamento rateale
Nel caso di pagamento dilazionato, le prime tre rate dovranno essere corrisposte entro le seguenti scadenze:
- 31 luglio 2026,
- 30 settembre 2026,
- 30 novembre 2026.
A partire dal 2027, le rate successive (dalla quarta alla cinquantunesima) seguiranno un calendario fisso con scadenza al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno.
Le ultime tre rate, corrispondenti alla cinquantaduesima, cinquantatreesima e cinquantquattresima, scadranno rispettivamente il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.
Comunicazione e modalità operative
Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà a ciascun debitore che ha presentato domanda di adesione l’importo complessivo dovuto, l’ammontare di ogni rata e le relative date di scadenza (ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro).
Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
- domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore;
- moduli di pagamento precompilati, resi disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- versamento diretto presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Modalità operative e adempimenti
Per beneficiare della definizione agevolata prevista dalla Rottamazione quinquies, sarà necessario presentare apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica.
La procedura sarà gestita interamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), che entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge pubblicherà sul proprio sito le istruzioni operative e renderà disponibili, nell’area riservata personale, i dati utili a individuare i carichi definibili.
La dichiarazione costituirà l’atto formale con cui il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione e, al contempo, dovrà indicare:
- l’elenco dei carichi che intende includere nella rottamazione;
- l’opzione di pagamento prescelta, specificando se intende versare in un’unica soluzione o richiedere la rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali;
- l’impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai debiti oggetto di definizione, in coerenza con quanto previsto dai commi successivi.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricevuta la dichiarazione, provvederà entro il 30 giugno 2026 a comunicare al contribuente:
- l’importo complessivo dovuto per la definizione;
- il piano di pagamento dettagliato con l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze (ciascuna di importo non inferiore a 100 euro);
- le modalità di versamento, che potranno avvenire, come detto, mediante domiciliazione bancaria, moduli precompilati o pagamento diretto presso gli sportelli.
La presentazione della dichiarazione entro i termini indicati è condizione indispensabile per accedere ai benefici della misura.
L’omissione o l’invio tardivo comportano l’impossibilità di aderire alla Rottamazione quinquies, con conseguente permanenza del debito originario e delle relative sanzioni e interessi.
Effetti della presentazione della domanda e sospensione delle procedure
La presentazione della dichiarazione di adesione alla Rottamazione quinquies produce effetti immediati di natura amministrativa e processuale, volti a tutelare il contribuente in attesa della definizione.
Dal momento della domanda:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inclusi;
- sono interrotte o sospese le procedure esecutive in corso, con divieto di avvio di nuovi pignoramenti, fermi o ipoteche;
- sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini dei controlli sulla regolarità contributiva (DURC) e della compensazione con crediti fiscali.
In caso di contenzioso, il contribuente dovrà dichiarare la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi rottamati: il giudizio sarà sospeso fino al versamento della prima o unica rata, momento in cui la definizione si perfeziona e il processo viene dichiarato estinto.
Le dilazioni sospese vengono revocate automaticamente al 31 luglio 2026.
Dal pagamento della prima rata derivano anche l’estinzione delle procedure esecutive e la piena efficacia della definizione.
Decadenza dalla definizione e mancato perfezionamento
La Rottamazione quinquies si considera perfezionata con il versamento dell’unica rata o, in caso di pagamento dilazionato, delle rate dovute secondo il piano scelto.
Il mancato rispetto delle scadenze comporta la decadenza automatica dai benefici della definizione agevolata e la perdita di tutti gli effetti sospensivi e premiali.
In particolare, la definizione non produce effetti e i termini di prescrizione e decadenza tornano a decorrere se il contribuente omette o effettua in misura insufficiente il pagamento:
- dell’unica rata prevista in caso di pagamento integrale;
- di due rate, anche non consecutive, nel caso di pagamento rateale;
- dell’ultima rata del piano di versamento.
In tali ipotesi, le somme già versate vengono trattenute a titolo di acconto sull’importo complessivo del debito residuo, che torna integralmente esigibile da parte dell’agente della riscossione.
La perdita dei benefici implica, inoltre, la riattivazione delle procedure esecutive e la piena operatività dei provvedimenti sospesi durante la fase di adesione.
Riapertura ai decaduti delle precedenti rottamazioni
È opportuno segnalare che il comma 17 dell’articolo 23 riapre le porte ai contribuenti decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione.
In particolare, viene consentito di estinguere, alle stesse condizioni previste dalla Rottamazione quinquies, anche i debiti relativi a carichi già oggetto di definizione agevolata non perfezionata nelle passate edizioni (dalla Rottamazione introdotta con il D.L. n. 193/2016 fino alla Rottamazione quater prevista dalla Legge n. 197/2022).
Ciò significa che potranno rientrare nella nuova misura anche i soggetti che, pur avendo aderito a precedenti procedure di definizione, non hanno completato i versamenti dovuti, offrendo così una nuova e definitiva opportunità di regolarizzazione delle proprie posizioni debitorie. In pratica, la riapertura riguarda chi era decaduto o non aveva perfezionato le precedenti definizioni, non chi le sta ancora regolarmente onorando.
A seguire una Tabella che riepiloga le differenze principali tra Rottamazione Quinquies (2026) e Quater (2023).
|
Aspetto |
Rottamazione Quinquies (2026) |
Rottamazione Quater (2023) |
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Carichi ammessi |
Solo debiti da liquidazione automatica o controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; 54-bis e 54-ter DPR 633/72) e contributi INPS non accertati |
Tutti i carichi affidati all’agente della riscossione (inclusi accertamenti esecutivi) |
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Debiti esclusi |
Accertamenti, omesse dichiarazioni, atti di recupero crediti d’imposta e imposte indirette (registro, successioni, donazioni) |
Solo carichi UE, aiuti di Stato e sanzioni penali |
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Durata piano di pagamento |
Fino a 54 rate bimestrali (9 anni) |
Fino a 18 rate in 5 anni |
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Interessi su rate |
4% annuo dal 1° agosto 2026 |
2% annuo dal 1° agosto 2023 |
|
Soglia compensazione ruoli (art. 37, DL 223/2006) |
Ridotta a 50.000 euro |
100.000 euro |
|
Adesione e domanda |
Telematica entro 30 aprile 2026 (scelta del numero di rate) |
Telematica entro 30 aprile 2023 |
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Riammissione decaduti |
Sì, riapertura per chi non ha perfezionato le precedenti rottamazioni |
No |
|
Liquidazione automatica omessa IVA |
Nuova procedura basata su dati di fatturazione elettronica e LIPE con sanzione del 120% definibile |
Non prevista |
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Plateau dei beneficiari |
Solo chi ha dichiarato ma non versato |
Tutti i contribuenti |
|
Multe stradali |
Rottamabili solo per interessi e aggi |
Stessa regola |
|
Obiettivo |
Misura più selettiva e sostenibile, focalizzata sui debiti “dichiarati ma non pagati” |
Definizione ampia, estesa a più tipologie di carichi |
In sintesi, la Rottamazione quinquies si distingue dalla Quater per il suo carattere più mirato e restrittivo, riservato ai contribuenti inadempienti ma non evasori, e per la possibilità di rateizzare fino a nove anni. Introduce inoltre due elementi di rilievo: la liquidazione automatica dell’omessa dichiarazione IVA e la riduzione della soglia di compensazione dei ruoli a 50.000 euro.
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