Con la circolare n. 128 del 23 settembre 2025, l’Inps ha comunicato un aggiornamento per tutti gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: la misura riguarda il contributo previdenziale dovuto per l’anno 2024, con effetti anche per gli anni successivi, e introduce istruzioni operative dettagliate sulle modalità di pagamento e sugli adempimenti amministrativi correlati.
Il Fondo clero, istituito dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973, garantisce una tutela previdenziale specifica a favore di sacerdoti cattolici secolari e ministri di culto appartenenti a confessioni religiose acattoliche.
L’aggiornamento contributivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 tramite decreto interministeriale del 30 luglio 2025 riportato in allegato alla circolare, rappresenta un adeguamento che tiene conto delle dinamiche economiche e dell’evoluzione del sistema previdenziale.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 il contributo previdenziale annuo dovuto dagli iscritti al Fondo clero è stato fissato in 2.053,89 euro, importo che si traduce in una rata bimestrale di 342,32 euro o in una mensile di 171,16 euro.
Rispetto al contributo precedentemente in vigore, pari a 1.948,66 euro annui, l’aggiornamento comporta un incremento di 105,23 euro annui, equivalente a 17,54 euro in più per ogni bimestre o 8,77 euro per ogni mese: si tratta di un adeguamento che riflette la necessità di garantire un equilibrio tra le risorse del Fondo e le prestazioni previdenziali riconosciute agli iscritti.
Conguaglio
Il conguaglio dei contributi già versati per l’anno 2024 e per l’anno 2025 dovrà essere regolarizzato entro il 31 marzo 2026, senza l’applicazione di interessi o sanzioni. Questo termine consente agli iscritti di adeguare la propria posizione contributiva in maniera ordinata e senza aggravi economici.
L’aggiornamento non si limita a un mero incremento numerico, ma si inserisce in un più ampio quadro normativo e amministrativo volto a rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale.
Gli importi stabiliti tengono conto dell’articolo 20 della legge n. 903/1973, che attribuisce al decreto interministeriale il compito di rideterminare periodicamente i contributi dovuti dagli iscritti al Fondo.
Un aspetto rilevante della circolare riguarda la validità temporale degli importi fissati per il 2024.
Infatti, il contributo annuo pari a 2.053,89 euro rimarrà provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, fino all’emanazione di un nuovo decreto interministeriale che potrà stabilire una diversa misura contributiva.
Ciò significa che, salvo nuove disposizioni normative, sacerdoti e ministri di culto potranno fare riferimento a questo stesso importo per l’adempimento dei propri obblighi previdenziali nei prossimi tre anni.
La scelta di confermare provvisoriamente il contributo evita incertezze nella gestione degli adempimenti e garantisce continuità nel versamento.
Tuttavia, l’Inps sottolinea che la misura ha carattere transitorio: l’emanazione di un nuovo decreto potrà comportare ulteriori adeguamenti, in base all’andamento economico e alle esigenze del Fondo clero. È quindi opportuno che gli iscritti e gli enti coinvolti monitorino con attenzione le future comunicazioni ufficiali, così da mantenersi aggiornati sulle eventuali modifiche.
La circolare Inps n. 128 del 23 settembre 2025 ha fornito indicazioni operative dettagliate in merito alle modalità di pagamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per garantire uniformità, tracciabilità e correttezza negli adempimenti contributivi, sia per i versamenti effettuati individualmente dai sacerdoti e dai ministri di culto, sia per quelli cumulativi gestiti da enti e confessioni religiose.
Versamenti autonomi
Sono obbligati al pagamento autonomo i seguenti iscritti al Fondo clero:
Queste categorie devono provvedere al pagamento delle rate contributive secondo le scadenze previste, utilizzando esclusivamente i canali indicati dall’Inps per garantire la corretta imputazione delle somme versate.
Canali di pagamento disponibili
Gli iscritti al Fondo clero possono effettuare i pagamenti attraverso diverse modalità elettroniche e fisiche, che rientrano nell’ambito del sistema pagoPA, obbligatorio per i versamenti verso la Pubblica Amministrazione.
Per completare correttamente la transazione, è necessario inserire i seguenti dati:
Pagamento tramite Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC)
Per i sacerdoti cattolici che beneficiano del sistema di sostentamento regolato dalla legge n. 222/1985, il versamento dei contributi al Fondo clero non è effettuato individualmente, ma in forma cumulativa dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), meccanismo che garantisce una gestione centralizzata ed evita oneri amministrativi diretti ai singoli sacerdoti.
Analogamente, per i ministri di culto appartenenti a confessioni religiose acattoliche, qualora il relativo decreto ministeriale di estensione della legge n. 903/1973 lo preveda, il pagamento avviene in forma unica e cumulativa da parte dell’ente religioso di appartenenza.
In questo caso, l’adempimento non è a carico del singolo ministro, ma viene assolto dalla confessione religiosa, che provvede al versamento complessivo per tutti i propri iscritti.
Utilizzo del bonifico in casi specifici (Italia ed estero)
La circolare prevede che i versamenti cumulativi siano effettuati tramite bonifico bancario diretto alla Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale Inps di Terni, che rappresenta il Polo unico nazionale per la gestione del Fondo clero.
L’utilizzo del bonifico è consentito anche ai singoli iscritti che risiedono all’estero, siano essi contribuenti volontari o obbligatori in servizio presso una Diocesi italiana o presso una confessione acattolica riconosciuta. Tuttavia, in tali casi, è necessaria un’autorizzazione preventiva da parte della Direzione provinciale di Terni, al fine di garantire la corretta imputazione del pagamento all’estratto conto individuale.
L’autorizzazione può essere richiesta via e-mail ordinaria (Fondo.Clero@Inps.it) o tramite PEC (direzione.provinciale.terni@postacert.Inps.gov.it). Una volta concessa, la validità permane anche per le scadenze successive, salvo revoca esplicita da parte dell’iscritto.
Dati obbligatori nella causale del bonifico
Perché il pagamento risulti valido e venga correttamente attribuito alla posizione previdenziale del soggetto interessato, è necessario che la causale del bonifico contenga tutti i seguenti elementi.
L’assenza di uno di questi dati rende impossibile l’accredito delle somme e può comportare la mancata registrazione del pagamento nell’estratto conto contributivo.
La circolare Inps n. 128 del 23 settembre 2025 introduce un sistema strutturato per la determinazione e la comunicazione degli importi contributivi dovuti al Fondo clero nelle ipotesi di adempimento cumulativo.
Questo meccanismo, definito “notifica del dovuto tramite lista”, ha lo scopo di garantire trasparenza, correttezza contabile e un aggiornamento puntuale delle posizioni previdenziali dei sacerdoti cattolici e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Determinazione del contributo
Il principio alla base del sistema è che, in caso di adempimento cumulativo, il soggetto che effettua il versamento (ad esempio, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero - ICSC o le confessioni religiose acattoliche) deve corrispondere all’Inps un importo complessivo calcolato sulla base degli iscritti effettivamente attivi nei registri contributivi.
Ogni bimestre viene accertato un importo “atteso”, determinato dalla sommatoria delle quote individuali dovute da ciascun iscritto presente negli archivi Inps. Rientrano in questa categoria i soggetti che:
La somma così determinata rappresenta l’obbligazione contributiva complessiva del periodo di riferimento e costituisce titolo amministrativo per la riscossione.
Meccanismo di calcolo bimestrale
Il calcolo avviene con cadenza bimestrale, secondo il valore delle rate contributive stabilite dalla normativa vigente (171,16 € mensili o 342,32 € bimestrali per il 2024-2027).
Ad esempio, se in un determinato bimestre risultano attivi cento sacerdoti, l’importo atteso sarà di 34.232 € (100 x 342,32 €), e questo importo costituirà la base per il pagamento cumulativo che l’ICSC o la confessione religiosa è tenuta a versare.
Qualora l’importo versato non coincida con l’importo atteso, il sistema informativo dell’Inps non è in grado di distribuire correttamente le somme ai singoli iscritti.
Le principali conseguenze operative sono:
La corretta applicazione del sistema di “notifica tramite lista” dipende in larga misura dagli adempimenti informativi delle diocesi e delle confessioni religiose.
Questi soggetti hanno infatti l’obbligo di comunicare all’Inps, e in particolare alla Direzione provinciale di Terni (Polo unico nazionale per la gestione del Fondo clero), tutte le variazioni relative ai propri iscritti, quali:
La circolare stabilisce precise tempistiche operative: le comunicazioni vanno fatte entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, diocesi e confessioni religiose devono trasmettere all’Inps tutte le variazioni intervenute nel periodo (nuove iscrizioni, cessazioni, ecc.).
Una volta ricevute le comunicazioni dalle diocesi e dalle confessioni religiose, l’Inps procede agli aggiornamenti degli archivi.
Entro il giorno 25 del mese di scadenza bimestrale, l’Istituto trasmette infatti all’ICSC e alle confessioni religiose che effettuano il pagamento cumulativo una lista contenente tutti gli iscritti attivi al Fondo clero a quella data.
La lista riporta, accanto a ciascun nominativo, l’importo individuale dovuto e, in calce, il totale generale atteso.
Il soggetto tenuto al versamento può così confrontare i dati ricevuti dall’Inps con i propri registri interni e verificare la congruità degli importi.
Se non emergono difformità, il pagamento può essere disposto in linea con l’importo indicato. Se invece si riscontrano incongruenze, l’ente religioso deve segnalarle tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni, fornendo la relativa documentazione.
L’Inps, a seguito delle rettifiche, elabora una nuova lista aggiornata che diventa il titolo amministrativo per l’accertamento definitivo del dovuto bimestrale.
In alcune circostanze può accadere che vengano effettuati versamenti contributivi non dovuti. La normativa prevede in questi casi la possibilità di presentare domanda di rimborso.
Le situazioni tipiche riguardano:
Per ottenere il rimborso, il soggetto obbligato (ICSC o confessione religiosa acattolica) deve presentare una richiesta motivata, corredata da idonea documentazione.
Nel caso dei sacerdoti cattolici, la documentazione può includere provvedimenti canonici o atti ufficiali che attestino la variazione dello status.
Quando la richiesta di rimborso riguarda versamenti effettuati dopo la decorrenza della pensione, è sufficiente la motivazione senza necessità di ulteriori documenti, poiché gli uffici Inps possono verificare direttamente la data di pensionamento attraverso i propri archivi.
La gestione delle domande di rimborso spetta alla Direzione provinciale di Terni, che cura l’istruttoria e dispone la restituzione delle somme accertate come non dovute tramite un distinto atto contabile.
Le domande di rimborso devono rispettare i termini prescrizionali previsti dall’articolo 3, comma 9, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995. In generale, la prescrizione per la contribuzione previdenziale è fissata in cinque anni.
Pertanto, decorso questo termine, non è più possibile richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.
La contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e deriva direttamente dallo status di sacerdote o di ministro di culto.
Secondo la legge n. 903/1973, l’obbligo contributivo decorre:
A decorrere dal 1° gennaio 2000, l’obbligo si estende anche a:
In questi casi, la contribuzione decorre dal momento in cui il soggetto inizia a svolgere effettivamente il ministero in Italia o all’estero in favore di un ente italiano riconosciuto. È importante sottolineare che l’ingresso in Italia, per i ministri stranieri, non comporta automaticamente l’obbligo contributivo: il versamento è dovuto solo a partire dall’avvio del ministero.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda il recupero dei contributi dovuti per periodi pregressi: l’Inps precisa che gli adeguamenti contributivi possono avere effetto retroattivo e, pertanto, sono dovuti anche in riferimento a periodi già trascorsi, e che questa regola trova applicazione sia per gli iscritti attivi sia per coloro che sono già in pensione.
Adeguamenti retroattivi dovuti anche dai pensionati
Poiché il contributo al Fondo clero è collegato all’aumento percentuale che determina la variazione degli importi pensionistici, l’adeguamento contributivo non si esaurisce con il pensionamento.
In altre parole, anche i ministri di culto già pensionati sono tenuti a corrispondere le differenze contributive derivanti dagli aggiornamenti retroattivi.
L’Inps provvederà a comunicare agli interessati gli importi dovuti, fornendo le istruzioni per il versamento.
Questa disposizione risponde all’esigenza di mantenere una piena coerenza tra la contribuzione effettivamente versata e le prestazioni pensionistiche liquidate.
Comunicazione degli importi da parte dell’Inps
La direzione generale Inps ha il compito di comunicare agli iscritti interessati, compresi i pensionati, gli importi dovuti a titolo di conguaglio.
Le comunicazioni saranno inoltrate con avvisi formali, riportando:
Rimborsi e decorrenza dell’obbligo contributivo
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Voce |
Descrizione |
Riferimenti principali |
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Richiesta di rimborso |
Possibile in caso di versamenti indebiti |
circolare Inps n. 128/2025 |
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Documentazione richiesta |
- Atto canonico o provvedimento ufficiale (riduzione allo stato laicale, sospensione, esclusione). |
legge n. 903/1973 |
|
Termini prescrizionali |
5 anni dalla data del versamento indebito. Decorso il termine, non è più possibile richiedere la restituzione. |
legge n. 335/1995 |
|
Decorrenza obbligo contributivo |
- Sacerdoti cattolici: dalla data di ordinazione. |
legge n. 903/1973; legge n. 488/1999 |
|
Recupero contributi pregressi |
Gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche per periodi passati, inclusi i soggetti già pensionati. |
circolare Inps n. 128/2025 |
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Adeguamenti per pensionati |
I pensionati devono versare le differenze contributive derivanti dagli aggiornamenti. |
circolare Inps n. 128/2025 |
|
Comunicazioni Inps |
L’Inps invia avvisi formali con: importo dovuto, periodo di riferimento, modalità e termini di pagamento. |
Inps - direzione generale |
Obblighi, rimborsi e scadenze Fondo clero
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Cosa |
Chi |
Quando |
|---|---|---|
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Richiedere rimborso per versamenti indebiti |
ICSC, diocesi, confessioni religiose acattoliche |
Entro 5 anni dal versamento |
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Presentare documentazione a supporto |
Sacerdoti cattolici (atti canonici) e ministri acattolici (atti confessionali) |
Contestualmente alla domanda |
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Verificare decorrenza obbligo contributivo |
Sacerdoti cattolici (ordinazione) - Ministri acattolici (inizio ministero in Italia) |
Immediata, dalla data di acquisizione dello status |
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Versare contributi anche se pensionati |
Sacerdoti e ministri già pensionati |
Secondo comunicazioni Inps |
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Regolarizzare contributi pregressi |
Tutti gli iscritti e pensionati interessati da adeguamenti |
Alla ricezione avviso Inps |
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