Contributi pensionistici deducibili dall’erede

Pubblicato il 29 aprile 2009 I contributi previdenziali e assistenziali sono deducibili nella misura in cui rientrano tra i previsti ed elencati dalla legge. Deve, infatti, trattarsi di somme corrisposte in ottemperanza a regole legislative o di contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ricongiunzione di periodi assicurativi). L’onere deve risultare da idonea documentazione ed essere effettivamente sostenuto nel periodo di imposta di riferimento (principio di cassa), nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente o non fiscalmente a carico. Nel caso sotto esame delle Entrate (risoluzione n. 114 di ieri), l’Agenzia ha ritenuto che le spese sostenute dal coniuge superstite corrispondano a un suo interesse, essendo il versamento finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico di reversibilità. Perciò, la moglie di un contribuente deceduto che provvede, al fine di ottenere l’erogazione della pensione di reversibilità, a pagare i contributi alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza che egli non ha corrisposto, può integralmente dedurli dal proprio reddito complessivo.
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