Contributi per i contratti di solidarietà di tipo “B”

Pubblicato il 20 novembre 2014 Con circolare n. 28 del 14 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i dipendenti interessati al contratto di solidarietà di tipo “B” devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà.

Tuttavia, sia in caso di trasferimento d’azienda che in caso di successione di appalti, l’anzianità aziendale può essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese (INPS, circolare n. 30/2012).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy