L'INPS, con il messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, interviene nuovamente sulla disciplina dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e sul regime sanzionatorio applicabile alle pubbliche Amministrazioni, dando attuazione alle più recenti modifiche normative introdotte dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200).
Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, ricorda l'INPS, interviene sugli articoli 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335, già oggetto di ripetute proroghe negli anni precedenti, volte a sospendere l’ordinario decorso della prescrizione dei crediti contributivi dovuti dalle pubbliche Amministrazioni.
Come evidenziato dall’Istituto previdenziale nel messaggio n. 84/2026, le nuove disposizioni si pongono in continuità con il quadro normativo vigente, senza introdurre una disciplina del tutto nuova, ma prorogando e ampliando gli effetti di norme già in vigore.
L’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 200/2025, come illustrato dall’INPS, estende dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale inapplicabilità viene prorogata fino al 31 dicembre 2026.
Con riferimento alla Gestione separata, l’articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 200/2025 differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le pubbliche Amministrazioni devono dichiarare e adempiere agli obblighi contributivi in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
L’INPS ricorda che, come già precisato nella circolare n. 70/2025, il differimento dei termini di prescrizione si applica:
alla contribuzione pensionistica e alla contribuzione per i trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata, per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Restano salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 200/2025 modifica l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, prorogando fino al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità delle sanzioni civili previste dall’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 84/2026, le pubbliche Amministrazioni che provvederanno entro tale data all’adempimento degli obblighi contributivi – anche in forma rateale – non saranno tenute al pagamento delle sanzioni civili.
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