Contributo di solidarietà. Ulteriori chiarimenti dal Lavoro

Pubblicato il 18 novembre 2014 Il 14 novembre 2014 il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 28 recante “precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà - Art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni”.

Il nuovo documento annulla e sostituisce la precedente circolare n. 26 del 7 novembre, contenente appunto le indicazioni per le aziende che stipulano contratti di solidarietà di tipo b), per accedere al contributo previsto dal suddetto articolo 5 del Dl 148/93.

Nella nuova circolare, il Ministero fornisce alcuni chiarimenti circa la procedura di attribuzione del contributo di solidarietà.

È specificato che anche i dipendenti interessati dal contributo di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 gg alla data di inizio del regime di solidarietà e sarà cura delle Dtl verificare tale periodo di anzianità e l’ingresso nel regime di solidarietà alla maturazione del novantunesimo giorno.

Con riferimento all’impresa cedente – caso di trasferimento d’azienda – l’anzianità aziendale può essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese. Lo stesso criterio vale nel caso di successione di appalti.

Altre precisazioni riguardano i lavoratori assunti con contratti a termine, con contratto di inserimento e gli apprendisti. Anche a tali lavoratori si può applicare il regime di solidarietà e corrispondere il relativo contributo per tutta la durata del regime di solidarietà, ma non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro, e a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, lì dove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata.
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