Contributo per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto. C’è l’ok del Garante

Pubblicato il 25 ottobre 2022

È arrivato il parere positivo del Garante della privacy – provvedimento del 6 ottobre 2022 - allo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’erogazione del contributo c.d. bonus vista, di cui all’art. 1, comma 439, L. n. 178/2020.

Bonus vista (o bonus occhiali). Chi ne ha diritto

Ammessi a richiedere il bonus vista (o bonus occhiali) sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 10mila euro, che acquistano – o hanno acquistato - occhiali da vista o lenti a contatto correttive nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Bonus occhiali, voucher o rimborso

Il contributo è pari a 50 euro e verrà erogato una sola volta.

Si presenta sotto forma di voucher, ai richiedenti, o di rimborso, per coloro che hanno già effettuato l’acquisto degli occhiali o delle lenti a contatto.

Bonus occhiali. Procedura di richiesta

Per ottenere i 50 euro è necessario registrarsi – utilizzando Spid, Cie o Cns - sull’applicazione web dedicata, che sarà resa disponibile sul sito del ministero della Salute.

Effettuate le verifiche dei requisiti reddituali, se il beneficio sarà riconosciuto

Anche i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive dovranno accreditarsi sull’applicazione web tramite un’apposita autenticazione.

La modalità del rimborso prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati.

Garante privacy: chiesta una sola condizione

Nel parere fornito, il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare, nel decreto, che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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