Con il decreto 10 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha definito tempi e modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare. Il prelievo, previsto dalla Legge n. 488/1999, finanzia interventi collegati allo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, con l’obiettivo di sostenere modelli produttivi più ecocompatibili e di contribuire alla riduzione dei rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente.
Il contributo annuale per la sicurezza alimentare è stato istituito dall’articolo 59 della Legge finanziaria per il 2000. La misura è comunemente richiamata come “ecotassa” e riguarda la vendita di determinati prodotti fitosanitari autorizzati e correttamente etichettati.
L’importo dovuto corrisponde al 2% del fatturato realizzato nell’anno precedente dalla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie individuate dalla normativa.
Le somme versate confluiscono nel Fondo destinato allo sviluppo della produzione biologica e di qualità, con una finalità che unisce sostegno all’agricoltura sostenibile e riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi tecnici impiegati nelle coltivazioni.
Il decreto Masaf prevede che il contributo sia corrisposto in due rate semestrali, ciascuna pari al 50% dell’importo complessivo dovuto.:
Attraverso il servizio telematico “Contributo ecotassa” presente nel SIAN, i soggetti obbligati devono inserire i dati necessari al calcolo dell’importo, compresi l’annualità di riferimento, il fatturato dell’anno precedente, la quota assoggettata al contributo e l’attestazione rilasciata dai revisori legali. Il sistema elabora quindi l’avviso di pagamento relativo alle due rate.
Sono tenuti al pagamento i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari assoggettati al contributo, individuati dalla normativa richiamata dal decreto. L’obbligo è collegato al fatturato di vendita dei prodotti interessati.
Il provvedimento precisa inoltre che gli adempimenti informativi nel SIAN devono essere effettuati anche dai soggetti che non presentano imponibile ecotassa. In questo modo, il sistema consente al Ministero di acquisire comunque i dati necessari al monitoraggio e alla verifica della posizione dei soggetti obbligati.
Il decreto del 10 marzo 2026 disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento. Per il ritardato versamento è prevista una sanzione amministrativa pari allo 0,1% del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. In caso di omissione, la sanzione è pari al doppio dell’importo dovuto.
Se invece il pagamento risulta inferiore al dovuto, la sanzione corrisponde al doppio della differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.
L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni spettano al Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, attraverso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".