Contributo unico, istanza di rimborso entro due anni

Pubblicato il 13 novembre 2007

generale dello Stato, con la circolare n. 33 del 26 ottobre chiarito che l’istanza di rimborso del contributo unificato per le spese di giustizia deve essere presentata entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento. È importante che nell’istanza redatta in carta semplice vengano identificati correttamente l’ufficio giudiziario competente e il relativo giudizio per cui è stato versato il contributo. L’istanza può essere presentata direttamente all’Ufficio giudiziario oppure potrà essere spedita con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Tabacco - Accordo del 2/7/2025

15/07/2025

Ccnl Tabacco. Rinnovo

15/07/2025

CCNL Edilizia industria e artigianato - Verbale di accordo del 4/7/2025

15/07/2025

Edilizia industria e artigianato. Fondo Prevedi

15/07/2025

Versamenti volontari settore agricolo, ecco le istruzioni Inps

15/07/2025

Danno biologico: prestazioni rivalutate dal 1° luglio

15/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy