Contributo unificato alle onlus, censura inammissibile
Pubblicato il 27 maggio 2015
Con
ordinanza n. 91 del 26 maggio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della Legge-quadro sul volontariato, la n. 266/1991, e dell'articolo 27-bis dell'Allegato B al D.P.R. n. 642/1972 sulla
disciplina dell'imposta di bollo, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
La questione di legittimità in oggetto è stata sollecitata con riferimento alla parte della normativa citata in cui non vengono inclusi, nell'ambito delle esenzioni dall'imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato.
In particolare, nella prospettazione del giudice rimettente, la violazione degli evocati parametri costituzionali viene fatta derivare dalla
sottoposizione degli atti processuali delle Onlus al pagamento del contributo unificato, di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 115/2001.
Secondo la Consulta, tuttavia, le
disposizioni specificamente sottoposte alla propria attenzione da parte della Ctr del Lazio
“contengono una norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure del giudice a quo”, con conseguente
manifesta inammissibilità della questione per inesatta indicazione della norma oggetto di censura.
Il giudice di merito, ossia,
avrebbe dovuto censurare la norma sulle spese di giustizia - articolo 10 D.P.R. n. 115/2002, che non prevede l'esenzione citata - piuttosto che le norme nella specie indicate.