Contributo unificato procedure concorsuali

Pubblicato il 14 aprile 2016

Con circolare del primo aprile 2016, il Ministero della Giustizia detta le linee guida per la determinazione del contributo unificato nelle procedure concorsuali, dando risposta ai frequenti quesiti pervenuti in proposito, relativamente alle opposizioni allo stato passivo fallimentare ed alle diverse fasi endoprocessuali della procedura fallimentare.

Al riguardo, il Ministero ricorda preliminarmente come il legislatore, con D.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 art. 9, abbia previsto, in termini generali, l’obbligo di versamento del contributo unificato per la procedura concorsuale, per poi indicarne l’ammontare nel successivo art. 13, comma 5, ribadendo altresì come lo stesso sia dovuto “per la procedura fallimentare”, all'uopo definita quale quella che va “dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”.

Criteri di determinazione contributo unificato

E’ stato tuttavia riscontrato come nella prassi operativa, il presente dettato normativo sia stata oggetto di interpretazioni differenti. Per cui il Ministero ritiene di dover uniformare quanto prima i comportamenti presso gli uffici giudiziari, dettando alcune specifiche direttive, ed in particolare:

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy