Controllo a distanza del lavoratore: autorizzazioni ITL per più province

Pubblicato il 29 maggio 2025

Con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) torna sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), fornendo importanti chiarimenti operativi. In particolare, l’INL si sofferma sull’ambito di competenza degli uffici territoriali con doppia o tripla sede ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo in caso di aziende multi-localizzate.

La nota fa seguito ed integra quanto già chiarito dallo stesso Ispettorato con la nota 14 aprile 2023, n. 2572.

Prima di spiegarne i contenuti, è utile fare un passo indietro e riepilogare gli adempimenti del datore di lavoro in caso di impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività del lavoratore.

Controllo a distanza del lavoratore: accordo collettivo

L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) disciplina l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.

 Ad eccezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, tutti gli altri impianti e le apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro nonché per la tutela del patrimonio aziendale, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ove presenti.

NOTA BENE: Non è valida l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali territoriali.

Se l’impresa presenta più unità produttive/operative ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo può essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU, a nulla vale l’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata (INL, nota n. 2572 del 14 aprile 2023).

Controllo a distanza del lavoratore: autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro

In difetto di accordo con RSA/RSU, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro ad autorizzare l'impiego degli impianti, dettando, ove occorre, le modalità per il loro utilizzo.

Come evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

Laddove non venga raggiunta l’intesa ovvero nel caso in cui non siano presenti in azienda rappresentanze sindacali, gli impianti e gli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province possono presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale dell’INL.

Le istanze, che vanno presentate dal legale rappresentante della ditta, devono contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo ed essere accompagnate da una relazione in cui devono essere esplicitate, in maniera dettagliata, le motivazioni per le quali si chiede l’autorizzazione all’installazione dell'impianto  di videosorveglianza per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale.

Inoltre deve essere descritta, in maniera dettagliata, la modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.

ATTENZIONE: Solo il datore di lavoro (e non un soggetto diverso anche se titolare di rapporto di natura commerciale con quest’ultimo) può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (INL, nota n. 7020 del 25 settembre 2024).

L’INL valuta l’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.

Aziende multi-localizzate e competenza territoriale INL

L’INL, con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, ha chiarito che:

L’azienda in possesso di un provvedimento autorizzativo che intende installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, può presentare istanza di integrazione seguendo le stesse regole purché l’impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato e in subordine all’assenza della RSA/RSU ovvero in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali presenti nell’unità produttiva oggetto di istanza.

Autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro con competenza per più province

La nota INL n. 4757/2025 evidenzia come siano pervenuti numerosi quesiti interpretativi in merito all’ambito di competenza territoriale nei casi in cui le aziende interessate abbiano più sedi produttive distribuite su diverse province, ma comunque ricadenti sotto un medesimo ufficio territoriale dell’INL.

In risposta a tali quesiti, l’INL chiarisce che:

La nota prot. 4757/2025 include un esempio esplicativo: “Se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio.”

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