Controversie onorari avvocati. Estensione del rito sommario in dubbio

Pubblicato il 30 maggio 2017

La Corte di Cassazione sollecita un intervento delle Sezioni Unite affinché definiscano l’ambito di operatività del rito sommario ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 nelle controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente; ossia se detto rito sia applicabile solo allorché si controverta sul quantum della pretesa ovvero, anche se sull’an della stessa.

La questione era sorta nell'ambito di una controversia ove un avvocato rivendicava il proprio compenso per aver svolto attività professionale in un giudizio di separazione. Il cliente, tuttavia, non solo non aveva provveduto al pagamento del saldo, ma aveva altresì eccepito la prescrizione del diritto al compenso dell’avvocato (così contestando l’an della pretesa).

Orientamenti giurisprudenziali contrastanti

Dichiara in proposito la Corte Suprema, che la competenza ex cit. art. 14 dell’ufficio giudiziario adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, non può non calibrarsi – dilatandosi ovvero restringendosi – alla stregua ed in simmetria con la proiezione applicativa del rito sommario di cui allo stesso art. 14. Tuttavia, in rapporto alla sfera di operatività di detto rito sommario, si registrano soluzioni giurisprudenziali antitetiche.

Per un verso, si è assunto che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente – previste dall'art. 28 Legge n. 794/1942, come risultante ad esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/2011 – devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto D.Lgs. n. 150/2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario, o di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Secondo l’opposto orientamento, invece, il cit. art. 14 ha inciso solo sul rito, per cui deve ritenersi applicabile unicamente nell’ipotesi in cui si controverta sul quantum del compenso spettante al professionista e non invece ove la vertenza riguardi l’an della pretesa; nel qual caso trovano applicazione le ordinarie regole del processo di cognizione che deve pertanto svolgersi dinanzi al giudice monocratico.

Si giustifica dunque l’appello al Primo Presidente, perché valuti – conclude la sesta sezione civile con ordinanza n. 13272 - se disporre che questa Corte si pronunci a Sezioni Unite.

 

 

 

 

 

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