Convengo Cndcec, la revisione legale salva l'impresa

Pubblicato il 08 maggio 2015 La revisione legale è stata al centro della seconda ed ultima giornata del convengo Cndcec di Rimini.

Andrea Foschi, consigliere nazionale delegato all’area diritto societario, sottolinea come l’importante presidio di legalità, che ha lo scopo principale di guidare l’imprenditore nelle sue scelte, abbia, dati alla mano, anche la capacità di salvare dal fallimento le società: “dove c’è il collegio sindacale si fallisce meno”.

È per questo che il Cndcec insiste sulla possibilità - ex direttiva 2014/56/UE - di sottoporre a revisione legale le piccole imprese altrimenti escluse da tale obbligo ai sensi della legislazione comunitaria (direttiva 2013/34/UE).

Si dovrebbe ripristinare il vecchio parametro che implica per la Srl l’obbligo del revisore al superamento del capitale minimo di 50mila euro, stabilito per l'esistenza di una Spa.

Di contro, si registra la posizione di Assonime che evidenzia come sia la differenza tra società per azioni e società a responsabilità limitata a dettare la necessità del revisore: la Spa è caratterizzata dalla potenziale apertura al mercato del capitale di rischio, la Srl è caratterizzata da limiti nella raccolta di capitali e dall’attribuzione di significativi poteri di controllo direttamente in capo ai soci.

Pertanto, in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, l’obbligo di revisione legale è utile solo per le Srl che rientrino tra le medie imprese oppure siano obbligate alla redazione del bilancio consolidato.

Quanto ai numeri emersi da uno studio della Fondazione nazionale dei commercialisti, Raffaele Marcello, il consigliere nazionale con delega al sistema dei controlli, spiega che il 77% dei componenti i collegi sindacali è rappresentato da dottori commercialisti e, in media, ogni commercialista ha 3,7 incarichi. Un dato che permette di sfatare il luogo comune secondo il quale sarebbe alta la concentrazione di incarichi nelle mani di pochi professionisti.

Sul tema revisione Marcello Bessone, dirigente dell’Ispettorato generale di Finanza del Mef, spiega che presto sarà diffusa una nota esplicativa in cui sarà chiarito che chi è iscritto nei Registro dei revisori inattivi non può ricoprire il ruolo di revisore legale, ma può esercitare tutte le altre attività che prevedono l'iscrizione al Registro, anche essere sindaco in società dove il collegio non effettua la revisione e le perizie.

Intanto, la Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti ha annunciato di aver sottoscritto una convenzione biennale in esclusiva con Aig Europe Limited. La polizza assicurativa Rc professionale, che prevede un premio agevolato per la garanzia base, potrà essere estesa all'attività di sindaco e revisore legale.
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