Scadenza IMU 2024. Calcolo e modalità di pagamento

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Scadenza IMU 2024. Calcolo e modalità di pagamento

Per l'anno 2024, i contribuenti avranno un giorno in più per effettuare il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica (IMU), ovvero la tassa sul possesso di immobili. Normalmente, la scadenza per il pagamento dell'acconto o dell'intero importo è il 16 giugno. Tuttavia, nel 2024, la data di scadenza slitterà al 17 giugno poiché il 16 giugno cade di domenica.

Questa guida riassuntiva spiegherà il presupposto impositivo dell'IMU, le possibili esenzioni, le aliquote applicabili e la modalità di calcolo dell'imposta, fornendo, infine, indicazioni su come procedere al pagamento.

IMU, cenni sull’evoluzione normativa

L'Imposta Municipale Propria (IMU) riguarda la proprietà di edifici (tranne che per le prime abitazioni salvo alcune categorie catastali di lusso), terreni edificabili e agricoli. Questa tassa è a carico dei proprietari o di coloro che detengono diritti reali sugli immobili, come usufrutto o superficie, così come dei concessionari su aree demaniali e dei locatari in leasing.

Introdotta nel 2012, l'IMU ha sostituito la precedente imposta comunale sugli immobili (ICI).

Dal 2014 al 2019, secondo la Legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, l'IMU è stata inclusa nella più ampia Imposta Unica Comunale (IUC), insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI). Tuttavia, la Legge di bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160, ha eliminato la IUC a partire dal 2020, mantenendo attivi solo la TARI e l'IMU, con quest'ultima che è stata aggiornata dalla stessa manovra finanziaria per il 2020.

Pertanto, le disposizioni generali per l'applicazione dell'IMU, delineate nei commi 738 a 770 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, resteranno in vigore anche per l'anno 2024.

A partire dal 2025, invece, le cose cambieranno a seguito del decreto del 7 luglio 2023, che permette ai Comuni di stabilire aliquote IMU personalizzate per diverse categorie di immobili. Questo decreto autorizza i Comuni a variare le aliquote rispetto a quelle standardizzate per le seguenti tipologie di proprietà:

  • Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Fabbricati inclusi nel gruppo catastale D;
  • Terreni agricoli;
  • Aree edificabili;
  • Altri fabbricati, esclusi quelli principali e quelli del gruppo catastale D.

NOTA BENE: L'IMU è applicabile in tutti i comuni italiani, esclusi quelli delle regioni e province con statuti speciali, come il Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano. In queste ultime, si applicano rispettivamente l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) e l'Imposta Municipale Immobiliare (IMI), come previsto dalla legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 739.

IMU 2024, chi deve pagare

L'Imposta Municipale Propria si applica in Italia su tutti gli immobili posseduti, che siano detenuti a titolo di proprietà o altri diritti reali. Questa tassa è richiesta anche ai non residenti che possiedono beni immobili sul territorio nazionale. Specificatamente per il 2024, sono tenuti al pagamento dell'IMU:

  • i proprietari degli immobili;
  • coloro che detengono diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore a cui è stato assegnato l'immobile della casa familiare;
  • i concessionari di aree demaniali;
  • i locatari di immobili in leasing finanziario, dal momento della ricezione e per tutta la durata del contratto.

Di fatto, l’imposta municipale propria, è l’imposta dovuta per il possesso di:

  • fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9,
  • aree fabbricabili,
  • terreni agricoli,

NOTA BENE: Nel caso di comproprietà, ogni comproprietario è responsabile individualmente per il pagamento dell'IMU sulla propria quota, considerando elementi specifici sia personali che dell'immobile, anche quando sono applicabili esenzioni o riduzioni.

È importante notare che le abitazioni principali e le loro pertinenze godono di esenzione dall'IMU, ad eccezione delle proprietà di lusso.

Un'abitazione principale è definita come un immobile registrabile nel catasto urbano, utilizzato come residenza principale dal proprietario e dalla sua famiglia, i quali devono avervi la residenza anagrafica. Se i membri di un nucleo familiare risiedono in maniera stabile in diversi immobili all'interno dello stesso comune, le agevolazioni previste per l'abitazione principale verranno applicate a soltanto uno di questi immobili.

Tutti i casi di esenzioni

A seguire una riformulazione dettagliata delle categorie di esenzione dall'IMU per l'anno 2024:

  • Immobili utilizzati come abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, esclusi i cosiddetti "immobili di lusso"), incluse le relative pertinenze (una sola unità per le categorie C/2, C/6, C/7);
  • Immobili paragonabili ad abitazione principale, come quelli destinati ad alloggi sociali o gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzati come residenza principale dai soci assegnatari;
  • Terreni agricoli lavorati direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP);
  • Terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori e nei comuni montani, con esenzioni totali o parziali;
  • Terreni agricoli destinati permanentemente a usi agro-silvo-pastorali di proprietà collettiva, indivisibili e inalienabili;
  • Immobili di enti non commerciali destinati esclusivamente a funzioni non commerciali (richiesta Dichiarazione IMU ENC);
  • Immobili a uso culturale, quali musei e biblioteche;
  • Immobili destinati al culto e relative pertinenze, inclusi quelli di proprietà della Santa Sede;
  • Immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non impiegati direttamente nelle sue attività istituzionali;
  • Fabbricati di categoria E (categorie da E/1 a E/9);
  • Immobili danneggiati dai terremoti del centro Italia del 2016 e 2017, come specificato nella Legge di Bilancio 2024.

Inoltre, generalmente non sono soggetti al pagamento dell'IMU:

  • il nudo proprietario di immobili gravati da usufrutto;
  • l'inquilino, poiché l'IMU è a carico del titolare dei diritti reali sull'immobile;
  • il concedente in un contratto di leasing, con l'imposta a carico dell'utilizzatore finale;
  • il comodatario, con l'IMU pagata dal comodante proprietario dell'immobile;
  • l'affittuario di azienda che include immobili, con l'IMU a carico del proprietario dell'azienda affittata;
  • il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;
  • i proprietari di immobili occupati che hanno presentato regolare denuncia, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Tra le esenzioni vi è da fare alcune precisazioni.

Per quanto riguarda l'IMU sui terreni agricoli situati in aree montane o collinari delimitate, la circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze stabilisce che, se un comune è marcato con la sigla PD – Parzialmente Delimitato, l'esenzione dall'IMU è applicabile solo alle aree del terreno che rientrano nelle zone esenti come specificato dal comune. Se, invece, non vi è alcuna sigla associata al comune nella circolare, l'esenzione dall'IMU si estende a tutti i terreni agricoli di quella zona. In tutti gli altri casi, l'IMU è dovuta sui terreni agricoli che non sono inclusi in queste esenzioni.

Per questi pagamenti:

  • il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite il modello F24 è il “3914”;
  • la base imponibile per il calcolo dell'imposta è determinata dal reddito dominicale del terreno, aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135, e poi rapportato ai mesi e alla percentuale di possesso del terreno.

Per quanto concerne i terreni incolti e gli orti, secondo la sentenza n. 7369/2012 della Corte di Cassazione, questi sono classificati come agricoli anche se non utilizzati attivamente per l'agricoltura, come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, perché potenzialmente adatti a tale uso.

Nei comuni montani, orti e terreni incolti sono completamente esenti dall'IMU, mentre nei comuni di pianura, l'esenzione è riservata solo ai terreni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali (IAP). I terreni incolti e gli orti posseduti da soggetti che non sono né coltivatori diretti né IAP non godono di questa esenzione e sono soggetti all'IMU.

Una recente novità interessa, poi, gli immobili occupati abusivamente. La Corte Costituzionale ha stabilito, con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024, che non è dovuta l'IMU sugli immobili occupati abusivamente, purché sia stata presentata tempestiva denuncia penale. Questa decisione risponde a dubbi sulla costituzionalità del D. Lgs. n. 23/2011 che non prevedeva esenzioni IMU per questi casi, sollevando questioni di violazione dei principi di capacità contributiva e uguaglianza tributaria, tra gli altri. La Corte ha riconosciuto che tassare proprietari di immobili occupati abusivamente sarebbe ingiusto, dato che non possono godere del loro bene, risultando in una tassazione di "ricchezza inesistente". Inoltre, la legge n. 197/2022 aveva già esentato dall'IMU gli immobili non disponibili per cui è stata presentata denuncia, con effetto dal 1° gennaio 2023. Ciò ha portato alla possibilità di richiedere rimborsi per i contribuenti colpiti retroattivamente.

IMU, le riduzioni

Per l'anno IMU 2024, il Ministero dell'Economia ha confermato diverse agevolazioni e sconti sull'Imposta, che includono sgravi sia per le seconde case che per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai figli da parte dei genitori. Ecco un riepilogo delle agevolazioni disponibili:

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli o genitori), purché il comodato sia registrato. Il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia (al di fuori della propria abitazione principale) e deve risiedere e dimorare abitualmente nel comune dove si trova l'immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili riconosciuti di interesse storico o artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili dichiarati inagibili o inabitabili che non siano effettivamente utilizzati;
  • riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni affittate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell'imposta su un'unica proprietà per i pensionati che risiedono in uno Stato diverso dall'Italia e che percepiscono una pensione in base a una convenzione internazionale con l'Italia.

IMU 2024, aliquote e calcolo

La normativa nazionale fissa un'aliquota "standard" per l'IMU, che può essere adattata dai comuni, aumentandola o diminuendola, nei limiti consentiti dalla legge stessa. Per fare ciò, il comune stabilisce le aliquote specifiche dell'IMU tramite una delibera del Consiglio comunale.

Come si calcola la base imponibile?

L'IMU viene calcolata applicando un'aliquota alla base imponibile, che si ottiene rivalutando la rendita catastale degli immobili tassabili. Questa rendita viene prima incrementata del 5% e successivamente moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione. Dall'importo risultante si sottraggono le eventuali detrazioni disponibili per l'abitazione principale e le sue pertinenze di lusso. Il totale così ottenuto deve, poi, essere adeguato in proporzione ai mesi di possesso e alla quota di proprietà dell'immobile (considerando intero il mese in cui il possesso supera la metà dei giorni).

Quali sono le aliquote valide per il 2024?

Le aliquote IMU per il 2024 sono stabilite come riportato nella tabella seguente, che offre una visione chiara delle aliquote base e delle opzioni disponibili ai Comuni per modificarle.

Categoria

Aliquota Base

Modifiche Possibili dai Comuni

Abitazione principale di lusso e pertinenze

0,5%

Incremento fino a 0,6% o riduzione fino all'azzeramento

Altri immobili, inclusi terreni fabbricabili

0,86%

Incremento fino a 1,06% o riduzione fino all'azzeramento

Immobili ad uso produttivo (gruppo D)

0,86%

Incremento fino a 1,06% o riduzione al minimo dello 0,76%

Terreni agricoli

0,76%

Incremento fino a 1,06% o riduzione fino all'azzeramento

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,1%

Riduzione fino all'azzeramento

Fabbricati merce non locati

0,1%

Incremento fino a 0,25% o riduzione fino all'azzeramento

ATTENZIONE: Queste aliquote possono variare a seconda delle decisioni prese a livello comunale, pertanto è consigliabile verificare l'aliquota applicata nel proprio Comune collegandosi al sito istituzionale del MEF o consultando direttamente le delibere comunali.

IMU 2024, i versamenti

Per pagare l'IMU nel 2024, è previsto un sistema di versamento suddiviso in due rate: un acconto e un saldo. Ecco le modalità e le scadenze dettagliate:

  1. Acconto IMU:
    • Data di pagamento: Lunedì 17 giugno 2024, normalmente la scadenza sarebbe il 16 giugno, ma nel 2024 questa data cade di domenica, quindi si sposta al giorno successivo.
    • Importo: L'acconto è pari alla metà di quanto versato per l'IMU nell'anno precedente, basandosi sulle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2023.
  2. Saldo IMU:
    • Data di pagamento: Lunedì 16 dicembre 2024.
    • Calcolo dell'importo: Il saldo si calcola in base alle delibere comunali che devono essere pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno fiscale. Se queste delibere non sono pubblicate nei termini previsti, si applicano le aliquote e le detrazioni adottate per l'anno precedente.

Opzione per il pagamento in un'unica soluzione:

  • Se si preferisce, c'è la possibilità di pagare l'IMU in una sola rata, entro il 17 giugno 2024, utilizzando l'aliquota e le detrazioni del corrente anno fiscale, qualora questa opzione risulti più vantaggiosa rispetto a quella basata sull'anno precedente.

Dichiarazione IMU:

  • È necessario trasmettere la dichiarazione IMU per l'anno 2023 entro il 30 giugno 2024. Questo permette di aggiornare eventuali cambiamenti nelle condizioni dell'immobile che potrebbero influenzare l'importo dell'imposta dovuta.

ATTENZIONE: L'IMU viene calcolata su base annua e deve essere pagata in proporzione alla quota di possesso dell'immobile e al numero di mesi di detenzione durante l'anno. Per determinare l'imposta dovuta, il mese viene considerato interamente se il possesso dell'immobile è durato per più della metà dei giorni del mese stesso

In particolare, nel caso di trasferimento di proprietà, il giorno di passaggio del possesso è cruciale: l'intero mese del trasferimento è attribuito all'acquirente se i giorni di possesso durante il mese sono superiori a quelli del venditore. Ad esempio, se un immobile viene venduto il 15 aprile 2024, l'intero mese di aprile sarà considerato ai fini del calcolo dell'IMU come mese di possesso dell'acquirente.

Come effettuare il versamento dell’IMU 2024

Per il pagamento dell'IMU nel 2024, sia per l'acconto, la rata unica che per il saldo, esistono diverse opzioni disponibili:

  • può essere utilizzato il Modello F24, sia nella versione standard che in quella semplificata, disponibile presso banche, uffici postali, o tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • il pagamento può essere effettuato anche attraverso la piattaforma PagoPA, come specificato nell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 82/2005, oltre ad altre modalità previste dallo stesso decreto;
  • è possibile utilizzare un bollettino postale specifico per l'IMU, il cui formato è stato approvato con il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2012.

Questi strumenti offrono flessibilità e diverse opzioni per facilitare il versamento dell'IMU, permettendo ai contribuenti di scegliere il metodo più conveniente o accessibile.

NOTA BENE: Per quanto riguarda il versamento, l'importo dell'IMU da pagare deve essere arrotondato all'euro più vicino. Se la frazione di euro è inferiore o uguale a 0,49 euro, l'arrotondamento è per difetto; se è superiore a 0,49 euro, l'arrotondamento è per eccesso.

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