Stabile organizzazione IVA: conta la realtà economica, non lo status giuridico

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Stabile organizzazione IVA: conta la realtà economica, non lo status giuridico

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza relativa alla causa C-533/22 del 13 giugno 2024, si è espressa sulle condizioni necessarie per l'esistenza di una stabile organizzazione ai fini della determinazione del luogo di imposizione delle prestazioni di servizi tra società dello stesso gruppo stabilite in diversi Stati membri.

La sentenza chiarisce come identificare una stabile organizzazione di una capogruppo estera nel territorio di uno Stato membro, considerando i mezzi umani e tecnici riconducibili a entità giuridiche direttamente controllate dalla stessa capogruppo.

NOTA BENE: Una stabile organizzazione, secondo il Regolamento di esecuzione dell'IVA n. 282/2011, è un'entità diversa dalla sede principale, con un grado di sufficiente permanenza e mezzi umani e tecnici per ricevere e utilizzare servizi. Deve poter gestire i servizi ricevuti o fornire i propri; avere solo un numero di identificazione IVA non basta per considerarla una stabile organizzazione. Se una stabile organizzazione in un altro Stato membro dove è dovuta l'IVA non utilizza i propri mezzi tecnici o umani per una cessione di beni o prestazione di servizi, non è considerata partecipe a tali operazioni. Funzioni amministrative come contabilità e fatturazione non contano come partecipazione. Tuttavia, l'uso del numero di identificazione IVA della stabile organizzazione sulla fattura implica la sua partecipazione, salvo prova contraria.

Corte di Giustizia Ue, la sentenza

La sentenza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione di specifici articoli della Direttiva 2006/112/CE, nota come Direttiva IVA, e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che fornisce disposizioni di applicazione della Direttiva IVA. In particolare, gli articoli in questione sono:

  • Articoli 44 e 192 bis della Direttiva 2006/112/CE.
  • Articoli 10, 11 e 53 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

La domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Adient Germania e l’Amministrazione tributaria rumena, in ordine alla richiesta di annullamento di una decisione che dispone la registrazione fiscale d'ufficio della Adient Germania in Romania, basata sulla presunzione che la società abbia una stabile organizzazione in Romania.

La sentenza del tribunale cerca di chiarire l'interpretazione corretta delle disposizioni legali sopra citate, per determinare se la registrazione fiscale d'ufficio di Adient Germania in Romania sia conforme al diritto dell'Unione Europea.

Nel dettaglio, il caso di specie riguarda la società tedesca, Adient DE, specializzata nella produzione di componenti auto, che si avvale dei servizi forniti da altre società del gruppo Adient, situate in vari Stati membri dell'UE, tra cui la Adient RO, con sede in Romania.

In pratica, la Adient DE è identificata ai fini IVA anche in Romania e utilizza il proprio numero di identificazione IVA rumeno per acquisti e vendite di beni. I servizi forniti dalla società rumena Adient RO, parte dello stesso gruppo, vengono fatturati alla partita IVA tedesca senza applicare l'IVA, ritenendo che le operazioni siano rilevanti in Germania.

L'Amministrazione tributaria rumena ha contestato questa prassi, sostenendo che Adient DE disponesse di una stabile organizzazione in Romania, costituita da due succursali della Adient RO. Pertanto, le prestazioni di servizi avrebbero dovuto essere imponibili in Romania.

Tutto ciò, ha portato alle seguenti due contestazioni:

  • la mancata imposizione IVA in Romania per le prestazioni di servizi fornite da Adient RO ad Adient DE, che invece sono state considerate imponibili in Germania;
  • l'uso improprio del codice identificativo IVA rumeno da parte di Adient DE per tutte le operazioni, tranne per gli acquisti di servizi da Adient RO, che non sono stati dichiarati in Romania.

ATTENZIONE: Per tali ragioni, Il giudice rumeno chiede alla Corte di giustizia europea di chiarire se, ai fini dell'IVA, una società con sede in uno Stato membro che riceve servizi da una società in un altro Stato membro possa essere considerata avere una stabile organizzazione in quest'ultimo Stato solo perché le due società appartengono allo stesso gruppo e sono legate da un contratto di servizi. Inoltre, il giudice chiede se la presenza di una struttura che partecipa alla consegna dei prodotti finiti in tale Stato membro contribuisca a determinare la stabile organizzazione, e se si debbano considerare i mezzi umani e tecnici della società che fornisce i servizi per caratterizzare la stabile organizzazione della prima società.

Stabile organizzazione in uno Sato membro, quali le condizioni?

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-533/22 del 13 giugno 2024, ha chiarito vari aspetti cruciali relativi alla qualificazione di una stabile organizzazione ai fini dell'IVA.

In primo luogo, la Corte ha sottolineato che la qualificazione di una stabile organizzazione non dipende dallo status giuridico dell'entità interessata, ma dalla realtà economica e commerciale. Ciò significa che una filiale che fornisce servizi alla casa madre non costituisce automaticamente una stabile organizzazione solo perché è una succursale.

Inoltre, la Corte ha precisato che l'appartenenza di due società allo stesso gruppo non implica, di per sé, l'esistenza di una stabile organizzazione. Allo stesso modo, la presenza di un contratto di fornitura di servizi tra due società non determina automaticamente una stabile organizzazione. Ciò che conta realmente è se i mezzi umani e tecnici delle succursali sono messi a disposizione della casa madre con un sufficiente grado di permanenza, permettendole di ricevere e utilizzare i servizi per la propria attività. I dipendenti delle filiali devono essere sotto l'autorità del soggetto tedesco e non semplicemente legati contrattualmente alla società rumena.

Per quanto riguarda la determinazione del luogo di prestazione dei servizi, la Corte ha affermato che la questione dell'esistenza della stabile organizzazione deve essere esaminata rispetto al soggetto passivo destinatario dei servizi. Per individuare il luogo in cui una società beneficia delle prestazioni di servizi, è necessario considerare dove sono situati i mezzi umani e tecnici utilizzati per usufruire dei servizi, non dove si trovano i mezzi utilizzati per la cessione di prodotti finiti.

La Corte ha anche chiarito che i mezzi tecnici e umani non possono essere utilizzati contemporaneamente da un soggetto per prestare servizi e da un altro soggetto per ricevere gli stessi servizi all'interno di una presunta stabile organizzazione. L'esistenza di una stabile organizzazione richiede risorse umane e tecniche distinte da quelle utilizzate dall'impresa fornitrice per svolgere i propri servizi.

Infine, la Corte ha specificato che, anche se Adient DE avesse una stabile organizzazione che beneficia dei servizi forniti da Adient RO, ciò non implica necessariamente che Adient DE sia considerata stabilita in Romania ai fini dell'articolo 192-bis della direttiva IVA. L'uso di mezzi tecnici e umani per le consegne di beni in Romania non è rilevante per stabilire una stabile organizzazione per i servizi ricevuti. Questo principio garantisce che il punto di collegamento principale per determinare il luogo della prestazione dei servizi rimanga la sede dell'attività economica del contribuente, offrendo così un criterio oggettivo e pratico che assicura una grande certezza giuridica.

S.O., necessario valutare la realtà economica e commerciale

Secondo i giudici europei, la configurabilità di una stabile organizzazione dipende da vari fattori, come le caratteristiche tecniche e i mezzi umani utilizzati dalla società controllata in un altro Stato membro per fornire i servizi.

Pertanto nella sentenza relativa alla causa C-533/22, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che:

  1. una società con sede in uno Stato membro che riceve servizi da una società in un altro Stato membro non è automaticamente considerata avere una stabile organizzazione in quest'ultimo Stato solo perché le due società appartengono allo stesso gruppo o hanno un contratto di prestazione di servizi;
  2. anche se una società riceve servizi di lavorazione in un altro Stato membro e dispone lì di una struttura che partecipa alla cessione dei prodotti finiti, questo non è sufficiente per considerarla una stabile organizzazione, anche se le cessioni avvengono principalmente al di fuori di quel Paese e sono soggette all'IVA;
  3. una società non è considerata avere una stabile organizzazione in un altro Stato membro se i mezzi umani e tecnici utilizzati non sono distinti da quelli utilizzati per fornire i servizi, o se questi mezzi svolgono solo attività preparatorie o ausiliarie.

Tabella di sintesi della sentenza

Aspetto Descrizione
Sintesi del Caso Una società tedesca, Adient DE, utilizzava i servizi di una consociata rumena, Adient RO, senza applicare l'IVA in Romania, sostenendo che le operazioni fossero rilevanti in Germania.
Questione Dibattuta Se Adient DE possiede una stabile organizzazione in Romania per determinare il luogo di imposizione dell'IVA sui servizi ricevuti dalla consociata rumena.
Soluzione della CGUE La stabile organizzazione dipende dalla realtà economica e non dai legami contrattuali o dall'appartenenza allo stesso gruppo societario
Allegati

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