Convenzione su oneri condominiali

Pubblicato il 30 agosto 2016

In tema di condominio, è possibile che vengano adottate delle discipline convenzionali le quali, derogando ai principi di cui all’articolo 1123 del Codice civile, imputino ad alcuni condomini degli oneri di gestione non proporzionali rispetto a quelli che scaturiscono dalla quota millesimale di riferimento.

Tali specifiche convenzioni devono, tuttavia, essere contenute in un regolamento condominiale contrattuale, o in una deliberazione assembleare che deve essere approvata all’unanimità di tutti i condomini, a pena di radicale nullità delle medesime.

Applicabilità Codice consumo

La disciplina del Codice del consumo riguardo alle possibili clausole vessatorie, in detto contesto, è applicabile solo con riferimento alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore o dall’originario proprietario dell’edificio, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta; questo, sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva, dovendo rivestire lo status di consumatore, agisca per soddisfare esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività a sua volta imprenditoriale o professionale.

Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16321 del 4 agosto 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Conversione del decreto ex Ilva: novità per Cassa integrazione e assegno di inclusione

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy