Convivenza per tre anni? Ko la sentenza ecclesiastica di nullità delle nozze

Pubblicato il 18 luglio 2014 La convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, di “ordine pubblico italiano”.

Ne discende che la medesima, anche in applicazione dell'articolo 7, primo comma della Costituzione e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio generico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.

Convivenza come eccezione in senso stretto

La convivenza come sopra intesa va qualificata come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal Pubblico ministero né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità, potendo essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio che sia interessato a farla valere.

Spetta a quest'ultimo, in tali ipotesi, l'onere di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva.

I principi sopra richiamati sono stati puntualizzati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite civili nel testo della sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014.
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