Coop. sociali. Lavoratori svantaggiati conteggiati per “teste”

Pubblicato il 21 luglio 2015

L’Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop hanno avanzato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti merito alle modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. n. 381/1991, inerente la disciplina delle cooperative sociali.

In particolare, è stato chiesto se il suddetto calcolo debba essere effettuato per “teste” ovvero in base alle ore lavorate dai soggetti che svolgono l’attività presso le cooperative in questione.

Poiché la norma parla di “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 17 del 20 luglio 2015, ha specificato che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori.

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