Cooperative, il minimale contributivo si applica anche in stato di crisi?

Pubblicato il 15 giugno 2023

La regola del cd. minimale contributivo si applica anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria.

Tale delibera non rientra, infatti, tra le fonti che individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Senza contare, inoltre, che l'articolo 6 della Legge n. 142/2001, di disciplina della predetta ipotesi, non fa alcun riferimento agli obblighi contributivi.

Il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato richiamato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 16260 dell'8 giugno 2023.

La Suprema corte, in particolare, ha inteso dare continuità a tali assunti, con la precisazione secondo cui le connesse conclusioni non sono suscettibili di essere messe in discussione dalle argomentazioni contenute nella recente pronuncia n. 22127/2022 che, con riguardo alla regola del minimale contributivo, avrebbe fatto salva l'ipotesi in cui "la controprestazione non sia stata resa per assenza del lavoratore o sospensione concordata, da provarsi da parte del datore".

Tale ultima affermazione - ha puntualizzato la Corte - costituisce mero obiter dictum, resa attraverso il richiamo alle decisioni della Cassazione nn. 13650/2019 e 4676/2021 che, invece, criticamente hanno inteso superare proprio l'affermazione in questione.

Non si può derogare ai contributi minimi

Lo stesso giorno, del resto, la Sezione lavoro della Cassazione ha pubblicato anche un'ulteriore pronuncia - la n. 16238/2023 - sempre in materia di minimale di contribuzione nelle società cooperative.

In tale decisione, in particolare, è stato puntualizzato come le disposizioni sul minimale contributivo prescrivano che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi - vale a dire l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza - non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando le previsioni della contrattazione collettiva.

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