Coronavirus. Cura Italia e Liquidità. Cndcec/Fnc, focus aggiornato

Pubblicato il 20 aprile 2020

Cndcec e Fnc integrano il focus sui decreti Cura Italia e Liquidità.

Dopo il documento sui principali interventi per l’accesso al credito nel decreto Cura Italia e nel decreto Liquidità, autorizzati dalla Commissione Europea (“Principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. ‘Cura Italia’ e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. ‘Liquidità’”), il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti rendono disponibile il corposo documento di ricerca su: “ Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 e D.L. “Liquidità” n. 23/2020)”, del 15 aprile 2020.

Il nuovo lavoro integra, alla luce sia dei primi chiarimenti della prassi amministrativa sia del decreto Liquidità, che ha integrato e in parte modificato le disposizioni recate dal Cura Italia, il pregresso del 18 marzo 2020 “Le novità del decreto sull’emergenza da COVID-19 (D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”)”, una prima analisi delle principali disposizioni in emergenza Coronavirus contenute nel decreto Cura Italia.

Le parti aggiunte o modificate sono evidenziate in colore giallo, in modo da facilitarne la visualizzazione.

Tra le misure trattate:

Particolarmente utili le varie tabelle, tra cui quella riepilogativa delle misure fiscali inerenti alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, aggiornata, come detto, con le misure del decreto Liquidità.

Anche nella tabella le novità sono evidenziate.

Cura Italia e Liquidità. Cndcec/Fnc, tardiva remissione in termini

Tardiva remissione in termini: i versamenti nei confronti della Pa in scadenza il 16 marzo 2020, di cui all’articolo 60 del Cura Italia, sono considerati tempestivi, e non saranno pertanto applicati sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 16 aprile 2020 (art. 21 del d.l. n. 23/2020).

Sul punto il documento mette nero su bianco l’intempestività del Legislatore: l’articolo 21 del decreto Liquidità stabilisce ora che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Ma il termine è ampiamente scaduto.

Dunque, si legge: “la norma, pur venendo incontro alle esigenze di quanti non siano riusciti ad adempiere entro il 20 marzo scorso, si risolve tuttavia in una beffa per i contribuenti (e i professionisti che li assistono) che, anche in questo periodo emergenziale, hanno dovuto superare notevoli difficoltà per rispettare il brevissimo slittamento dei termini originariamente previsto. Un legislatore più attento alle reali esigenze di contribuenti e professionisti avrebbe dovuto invece concedere, sin dall’inizio, maggior tempo per tutti i versamenti, come richiesto dal CNDCEC”.

E, con specifico riferimento al versamento del saldo Iva, in scadenza il 16 marzo u.s., nel focus si sottolinea che: “la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo – deve ora ritenersi – al 16 aprile 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%. Infatti, i decreti in esame non hanno previsto alcuna disapplicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 6 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435”.

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