Coronavirus. Inail: sospensione adempimenti e contributi

Pubblicato il 13 marzo 2020

Arrivano i chiarimenti dall’Inail in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi a causa del Coronavirus.

La circolare n. 7 dell’11 marzo 2020 fornisce le precisazioni per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione prevista con il Dl n. 9/2020.

Coronavirus. Sospensione dei termini di versamenti e adempimenti dei premi

L’art. 5 del DL suddetto prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. La misura ha effetto, si specifica, per:

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi saranno effettuati dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo. Non si applicano sanzioni e interessi.

La sospensione non si applica ad eventuali omissioni od evasioni antecedenti il 23 febbraio e il 2 marzo 2020.

Inoltre, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

L’Inail specifica che la sospensione riguarda il termine per il versamento dei premi assicurativi che scadono nel periodo specificato nonché la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020.

Pertanto, i soggetti interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, a mezzo Pec, alla sede Inail competente, domanda di sospensione utilizzando il modulo allegato alla circolare.

La dichiarazione delle retribuzioni 2019 deve essere inoltrata esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile dal 2 al 15 maggio 2020.

Coronavirus. Riduzione del tasso medio per prevenzione

Possono fruire della sospensione fino al 30 aprile 2020, le imprese operanti negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto che non hanno presentato entro il 2 marzo scorso la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

La sospensione ha valore anche per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di tour operator attivi su tutto il territorio nazionale.

A partire dal 1° maggio sarà disponibile il servizio online “Riduzione per prevenzione” per consentire agli interessati di inoltrare, entro il 15 maggio 2020, in via telematica la domanda di riduzione con la documentazione attestante gli interventi realizzati, unitamente alla domanda di sospensione.

Nel caso in cui sia stata inoltrata la domanda nei termini del 2 marzo, ma senza la documentazione probante, si dovrà provvedere all’invio di tale documentazione, telematicamente, entro il 15 maggio 2020.

Coronavirus. Rate mensili: si riprende a maggio

Per quanto riguarda le rate mensili dei premi, anch’esse soggiacciono alla sospensione se scadenti nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Per queste è previsto il versamento nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.

Sempre entro il mese di maggio dovranno essere effettuati i versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile, che sono stati sospesi per le persone fisiche e le aziende dei Comuni indicati.

Ai soggetti con posizione assicurativa territoriale nei Comuni individuati nell’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, è stata sospesa fino al 31 marzo 2020 la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta. Si riprenderà dal 1° aprile 2020.

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