Coronavirus. Linee guida Ocse

Pubblicato il 07 aprile 2020

Arrivano dall'Ocse le linee guida contro la doppia imposizione.

Pubblicato il 3 aprile 2020, il documento spiega che non cambia residenza fiscale il soggetto non residente bloccato dal lockdown in un altro paese per l’emergenza Coronavirus (Covid-19).

L'indicazione Ocse è di tenere in debito conto l’eccezionalità delle misure emergenziali, considerando l’involontarietà di molti comportamenti, che non devono stravolgere la fiscalità di imprese e persone fisiche.

In tal senso la linea da seguire è quella di fare esclusivo riferimento ai comportamenti che sarebbero stati tenuti in uno scenario di normalità, senza considerare le deviazioni dettate dall’emergenza sulla libertà di circolazione.

Coronavirus. Linee guida Ocse. Alcune indicazioni

Se un cittadino è rimasto bloccato dal lockdown per l’emergenza Coronavirus in un paese in cui non è residente, non dovrà cambiare la residenza fiscale.

Ciò poiché le amministrazioni fiscali e le autorità competenti non possono considerare la dislocazione temporanea, benché lunga, come “dimora abituale” (luogo in cui l'individuo vive abitualmente), tenendo conto che la permanenza temporanea non è effettivamente voluta, ma dipende da uno stato di emergenza.

Se un lavoratore transfrontaliero è messo in quarantena nel suo paese di residenza, anche se riceve un pacchetto di incentivi adottato nel paese del suo datore di lavoro e continua a ricevere il suo stipendio, le sue entrate continueranno ad essere tassate come prima, cioè nel paese in cui esercitava la propria occupazione.

Lo smart working non crea una stabile organizzazione.

Infatti, la casa del lavoratore non è un posto messo a disposizione dall'impresa, poiché non è soddisfatto il requisito dell'uso su base continuativa del luogo per svolgere l'attività di un'impresa (la casa del lavoratore) e l'impresa non ha accesso o controllo su posto di lavoro.

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