Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta
Pubblicato il 05 maggio 2025
In questo articolo:
- IMU e coniuge superstite: quando sussiste l’obbligo impositivo?
- Il quadro normativo di riferimento
- Cassazione: no al diritto di abitazione con immobile in comproprietà con terzi
- Il caso concreto
- I criteri per la soggettività passiva IMU del coniuge superstite
- Esclusione in caso di comproprietà con terzi
- Conclusioni
- Tabella di sintesi della decisione
Condividi l'articolo:
IMU e coniuge superstite: quando sussiste l’obbligo impositivo?
Il coniuge superstite è soggetto passivo IMU solo se è titolare ex lege del diritto reale di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, purché l’immobile fosse di esclusiva proprietà del de cuius o in comunione con il coniuge.
In presenza di altri comproprietari, il diritto reale non può costituirsi ex lege e il coniuge superstite non è tenuto al pagamento dell’IMU, che rimane a carico dei comproprietari effettivi.
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11095 del 28 aprile 2025.
Il quadro normativo di riferimento
Ai sensi dell’art. 540, comma 2, del codice civile, il coniuge superstite ha diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, a condizione che l’immobile fosse in proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge.
Nel contesto tributario, l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 identifica tra i soggetti passivi IMU anche il titolare del diritto reale di abitazione. In presenza di tale diritto, l’imposta grava interamente sul coniuge superstite, anche se privo di diritti proprietari.
Cassazione: no al diritto di abitazione con immobile in comproprietà con terzi
Con l’ordinanza n. 11095/2025, la Sezione V civile della Corte di Cassazione ha precisato che il coniuge superstite non è soggetto passivo IMU se l’immobile era in comproprietà con soggetti terzi e non esclusivamente del defunto o in comunione con il coniuge stesso.
Il caso concreto
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’immobile adibito a residenza familiare era detenuto in comproprietà dal defunto e dai suoi figli. In particolare, il de cuius risultava titolare di una quota pari a 12/18 dell’appartamento, mentre le restanti quote appartenevano ai figli, già divenuti comproprietari a seguito del decesso dell’altro genitore.
Al momento dell’apertura della successione, il coniuge superstite — con il quale il defunto aveva contratto un secondo matrimonio — non era comproprietario dell’immobile, né a titolo originario né derivativo. Nonostante l’immobile fosse stato effettivamente la sede della residenza familiare, la Corte ha rilevato che non si erano verificate le condizioni giuridiche per la costituzione automatica del diritto reale di abitazione previsto dall’art. 540, secondo comma, del codice civile.
Secondo la Cassazione, la presenza di ulteriori soggetti comproprietari estranei alla comunione tra i coniugi, nella specie i figli del defunto, escludeva la possibilità di configurare ex lege un diritto di abitazione in favore del coniuge superstite.
Di conseguenza, quest’ultimo non assumeva la qualità di soggetto passivo IMU, la quale rimaneva in capo ai comproprietari effettivi dell’immobile, unicamente titolari di diritti reali.
I criteri per la soggettività passiva IMU del coniuge superstite
In base all’elaborazione giurisprudenziale, dunque, il coniuge superstite assume la qualifica di soggetto passivo IMU solo se sussistono cumulativamente i seguenti presupposti:
- l’immobile era destinato a residenza familiare al momento del decesso;
- il de cuius era proprietario esclusivo dell’abitazione oppure l’immobile era in comunione tra i coniugi;
- il diritto reale di abitazione sorge automaticamente ex lege, in forza dell’art. 540, comma 2, c.c.;
- il coniuge superstite non è comproprietario dell’immobile con soggetti terzi (es. figli, altri eredi).
Esclusione in caso di comproprietà con terzi
In presenza di comproprietari diversi dal coniuge e dal de cuius, in conclusione, il diritto di abitazione non può formarsi automaticamente, in quanto verrebbe compromessa la piena disponibilità del bene da parte degli altri contitolari. Pertanto, l’IMU resta in capo ai proprietari pro quota.
Conclusioni
L’obbligo del coniuge superstite di versare l’IMU non discende dalla sola convivenza o dal legame matrimoniale, ma presuppone l’esistenza di un diritto reale di abitazione costituito ex lege, che può sorgere solo se l’immobile era in proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite.
In mancanza di tali condizioni – e, in particolare, in presenza di altri comproprietari – il diritto di abitazione non si costituisce e l’imposta resta in capo agli effettivi titolari del diritto di proprietà.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Il coniuge superstite chiedeva il rimborso IMU per un immobile adibito a residenza familiare, in quanto riteneva di aver acquisito ex lege il diritto di abitazione. L'immobile era in comproprietà tra il de cuius (quota 12/18) e i figli (quote residue). Il Comune aveva negato il rimborso, ritenendo soggetto passivo il coniuge superstite per la quota del de cuius. |
Questione dibattuta | Se il diritto reale di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. sorga automaticamente anche nel caso in cui l’immobile non fosse interamente del de cuius, ma in comproprietà con soggetti terzi (i figli), e se quindi il coniuge superstite sia soggetto passivo IMU. |
Soluzione della Corte | La Corte ha escluso la configurabilità del diritto di abitazione ex lege in presenza di comproprietari estranei alla comunione tra i coniugi. Ha precisato che il coniuge superstite non è soggetto passivo IMU in assenza di un diritto reale, e che l’imposta resta a carico dei comproprietari effettivi. Ha cassato la sentenza di merito favorevole al coniuge superstite e deciso nel merito rigettandone il ricorso. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: