Corrispondenza del coniuge inviolabile

Pubblicato il 10 gennaio 2014 Secondo la Quinta sezione penale di Cassazione – sentenza n. 585 depositata il 9 gennaio 2014 - la condotta di chi sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ai sensi dell'articolo 616 del Codice penale.

Nell'ipotesi di specie – spiga la Suprema corte - non sussiste alcuna giusta causa per come contemplata all'articolo 616, comma secondo, del Codice penale, in quanto la stessa presupporrebbe che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte; ed invece, occorre considerare che, ex articolo 210 del Codice di procedura civile, il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, “l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy