Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica: dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma istitutiva.
Con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del Decreto Legge n. 511/1988, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 26/2007, norma istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica.
Secondo la Corte, l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, in quanto la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito "in favore delle province".
La Consulta si è così espressa rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, che riteneva l'articolo 6 del DL n. 511/1988 in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Direttiva 2008/118/CE.
La pronuncia segna un passaggio rilevante per il diritto tributario interno, in quanto riconosce l’incompatibilità di tale addizionale con il diritto dell’Unione europea, e in particolare con la citata Direttiva.
La Corte costituzionale, in particolare, ha censurato l’addizionale provinciale all’accisa in quanto non rispondente al requisito della “finalità specifica” richiesto dall’art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, secondo cui:
La disposizione interna prevede unicamente una generica destinazione del gettito “in favore delle province”, senza collegamento diretto con obiettivi specifici di carattere ambientale, energetico o sociale, come richiesto dalla giurisprudenza europea (Corte di giustizia, sentenze relative alla causa C-553/13 e alla causa C-103/17).
L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è stata introdotta dall’art. 6 del Decreto Legge n. 511/1988, come modificato dal Decreto legislativo n. 26/2007. Tale imposta è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione, disposta dall’art. 4, comma 10, del Decreto Legge n. 16/2012.
Il diritto dell’Unione europea di riferimento, come anticipato, è rappresentato dall’art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, che consente agli Stati membri di introdurre imposte indirette aggiuntive solo se dotate di finalità specifica.
Tale principio è stato interpretato e chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea attraverso una serie di sentenze, tra cui quelle rese nelle cause C-82/12, C-553/13, C-833/21 e C-336/22.
Ebbene, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito, con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la legittimità delle imposte indirette aggiuntive all’accisa sull’energia elettrica, come previste dagli Stati membri, è subordinata al rispetto di due condizioni, secondo l’art. 1, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2008/118/CE:
Ora, alla luce dei principi interpretativi richiamati, l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica, poiché il relativo gettito è destinato genericamente alle province per esigenze di bilancio locale.
Sulla questione, si è già espressa la giurisprudenza nazionale, ritenendo l’addizionale provinciale all’accisa priva di finalità specifica. In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 27101/2019, ha escluso che tale imposta rispondesse ai requisiti richiesti dal diritto unionale.
Tale orientamento è stato confermato dalla successiva sentenza n. 24373/2024, che ha ribadito la disapplicazione della norma nei giudizi con effetti diretti verticali.
La Corte costituzionale, nell’ambito della sentenza n. 43/2025, ha esaminato anche il profilo dell’applicabilità delle direttive europee nei cosiddetti rapporti orizzontali, ossia tra soggetti privati.
In particolare, ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22), la quale ha chiarito che un giudice nazionale non può disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva UE quando la controversia coinvolge esclusivamente soggetti privati.
Tuttavia, in tali casi, il cliente finale deve poter esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato, qualora sia giuridicamente impossibilitato a ottenere la restituzione dell’indebito dal proprio fornitore. Tale principio garantisce l’effettività della tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
A seguito della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’addizionale provinciale, tuttavia, i clienti potranno agire direttamente contro i fornitori per ottenere la restituzione dell’indebito. I fornitori, a loro volta, potranno rivalersi nei confronti dello Stato.
Ciò è reso possibile dall’effetto ex tunc della pronuncia della Corte costituzionale, fatto salvo il caso dei rapporti ormai esauriti.
La pronuncia n. 43/2025 incide in modo significativo su un contenzioso ampio e stratificato:
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