Corte costituzionale: no all’obbligatorietà della mediazione

Pubblicato il 25 ottobre 2012 Con comunicato stampa del 24 ottobre, la Corte costituzionale rende noto di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione. La conciliazione, dunque, rimarrà nella sua forma facoltativa.

La decisione è stata presa dalla Consulta nell’udienza tenuta il 24 ottobre in camera di consiglio. Si attendono, ora, le relative motivazioni.

Gli avvocati hanno accolto con estrema soddisfazione la notizia. Il Consiglio nazionale forense, in particolare, in un comunicato diffuso  immediatamente dopo la nota della Consulta, ha sottolineato come la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione come condizione, per di più onerosa, per adire il giudice “non solo rendeva oltremodo difficoltoso l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini; ma era una previsione anomala con riguardo alla natura propria di un istituto che risulta tanto più efficace quanto basato sulla reale volontà delle parti”. Per l’Organismo unitario dell’avvocatura, il presidente Maurizio de Tilla ha tenuto a precisare come “l’obbligatorietà e i costi alti costituivano un meccanismo perverso che, oltre che limitare l’accesso alla giustizia, avviava un processo di privatizzazione di un diritto sancito dalla nostra Costituzione”.

Nel frattempo, il Guardasigilli, Paola Severino, preso atto del venir meno del carattere dell’obbligatorietà della conciliazione, annuncia che il proprio ministero, per valorizzare un istituto, quello della mediazione, che “iniziava a funzionare”, punterà a creare incentivi per le parti che sceglieranno di adire la conciliazione facoltativa.
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