Corte diritti dell’uomo: no a limiti temporali per il riconoscimento dello status di figlio

Pubblicato il 26 luglio 2010 Gli ordinamenti degli Stati membri Ue non possono prevedere termini di prescrizione rigidi per avviare l’azione per il riconoscimento dello stato di figlio. Sono permessi limiti di tempo alla possibilità di intraprendere l’azione di riconoscimento giudiziale della paternità purchè vi sia una sorta di elasticità nel tenere conto di fattori che possono avere impedito di iniziare l’azione giudiziaria.

Questo, in sintesi, il principio stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo del 6 luglio 2010, pronunciata contro la Finlandia ma estensibile a tutti gli Stati che pongono limiti temporali al’esercizio dell’azione di riconoscimento giudiziale della paternità. Questi devono ritenersi ammessi per tutelare la certezza dei rapporti con il padre putativo, ma occorre tenere in considerazione il diritto del figlio di conoscere il vero padre. L’applicazione dei limiti di tempo va quindi contemperata con l’analisi del singolo caso concreto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Dirigenti aziende alberghiere - Accordo di rinnovo del 22/12/2025

12/01/2026

Dirigenti aziende alberghiere. Rinnovo Ccnl

12/01/2026

Formazione continua: cambia il sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali

12/01/2026

Inail, tutela assicurativa per studenti e docenti

12/01/2026

Nuovo Arbitro assicurativo: regole e avvio dal 15 gennaio 2026

12/01/2026

Assicurazioni: determinata l'aliquota degli oneri di gestione 2026

12/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy