Corte diritti dell’uomo: no a limiti temporali per il riconoscimento dello status di figlio

Pubblicato il 26 luglio 2010 Gli ordinamenti degli Stati membri Ue non possono prevedere termini di prescrizione rigidi per avviare l’azione per il riconoscimento dello stato di figlio. Sono permessi limiti di tempo alla possibilità di intraprendere l’azione di riconoscimento giudiziale della paternità purchè vi sia una sorta di elasticità nel tenere conto di fattori che possono avere impedito di iniziare l’azione giudiziaria.

Questo, in sintesi, il principio stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo del 6 luglio 2010, pronunciata contro la Finlandia ma estensibile a tutti gli Stati che pongono limiti temporali al’esercizio dell’azione di riconoscimento giudiziale della paternità. Questi devono ritenersi ammessi per tutelare la certezza dei rapporti con il padre putativo, ma occorre tenere in considerazione il diritto del figlio di conoscere il vero padre. L’applicazione dei limiti di tempo va quindi contemperata con l’analisi del singolo caso concreto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Omaggi di fine anno, regole fiscali per le imprese

27/11/2025

Scadenze fiscali dicembre 2025: acconti, imposte sostitutive, Web Tax

27/11/2025

CCNL Telecomunicazioni - Ipotesi di accordo dell'11/11/2025

27/11/2025

Rivalutazione TFR: per l'imposta sostitutiva, acconto entro il 16 dicembre

27/11/2025

DDL Semplificazioni è legge: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

27/11/2025

Decreto flussi migratori: via libera definitivo. Le novità introdotte

27/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy