Corte Ue: concessione di servizi se viene assunto il rischio di gestione

Pubblicato il 12 marzo 2011 Oggetto principale della causa C-274/09 trattata dalla Corte di giustizie Ue il 10 marzo 2011 è la qualificazione dei contratti di prestazione di servizi nel settore dei servizi di soccorso fra gli appalti di servizi o le concessioni di servizi.

La sentenza premette che la distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi risiede, come stabilisce la direttiva 2004/18, nella valutazione del corrispettivo della prestazione di servizi. In relazione all'appalto di servizi il corrispettivo è dovuto direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre, nel caso di una concessione, il corrispettivo si riscontra nel diritto di gestire il servizio, che può essere o meno accompagnato da un prezzo.

Ma, aggiungono i giudici europei, l'esistenza di una concessione di servizi invece che di un appalto va accertata anche con riferimento all'assunzione del rischio legato alla gestione del servizio in questione. Ai fini della qualificazione come concessione di servizi è richiesto che l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca integralmente o significativamente al concessionario il rischio di gestione.

Sul punto la Corte asserisce che quando la remunerazione proviene totalmente da soggetti terzi, deve parlarsi di concessione di servizi in quanto si ravvisa un trasferimento, anche minimo, del rischio di gestione a seguito del fatto che non viene garantita una copertura integrale dei costi sostenuti nell’ambito di una gestione delle attività.
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