Con la sentenza del 1º agosto 2025 nella causa C-544/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è pronunciata in via pregiudiziale su una questione in materia di diritto sanzionatorio: l’estensione del principio di retroattività della legge penale più favorevole (favor rei) anche a sanzioni amministrative che, pur non essendo qualificate come penali dal diritto nazionale, presentano natura sostanzialmente penale ai sensi del diritto dell’Unione.
La controversia trae origine da una sanzione amministrativa inflitta nel 2016 a un conducente per aver guidato un veicolo destinato alla consegna di calcestruzzo senza che il tachigrafo installato fosse stato sottoposto al prescritto controllo periodico. Il fatto si era verificato nel 2015, quando l’obbligo di dotazione e controllo del tachigrafo era inderogabile.
Solo in un secondo momento, a seguito del regolamento (UE) 2020/1054, i veicoli per la consegna di calcestruzzo sono stati inclusi tra quelli per cui gli Stati membri possono disporre esenzioni.
Normativa rilevante a livello UE e nazionale
Al momento dell’infrazione era applicabile il regolamento (CEE) n. 3821/85 (abrogato, dopo essere stato modificato nel 2014) che prevedeva obblighi stringenti in materia di tachigrafi, demandando agli Stati membri l’adozione di un regime sanzionatorio efficace.
A seguito della modifica normativa introdotta nel 2020, la normativa slovacca ha previsto l’esenzione dei veicoli adibiti alla consegna di calcestruzzo.
Cosa prevede l’articolo 49, par. 1, della Carta
L’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce, al primo paragrafo, il divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole, prevedendo al contempo l’obbligo di applicare retroattivamente una legge più favorevole intervenuta dopo la commissione del fatto. Tale principio trova riscontro anche nell’articolo 7 della CEDU.
Applicabilità alle sanzioni amministrative
La Corte di giustizia ha ribadito che l’articolo 49 della Carta si applica anche a sanzioni formalmente amministrative, qualora queste siano di natura penale sul piano sostanziale. A tal fine si devono considerare tre elementi:
Nel caso in esame, i giudici europei hanno riconosciuto che la sanzione pecuniaria irrogata (fino a 1.699 euro con possibile ritiro della patente) può soddisfare tali criteri, spettando al giudice nazionale la relativa verifica.
Interpretazione autonoma del diritto UE
Un passaggio cruciale della sentenza riguarda l’interpretazione del concetto di "condanna definitiva". La Corte ha affermato che, ai fini dell’articolo 49 della Carta, una decisione giurisdizionale non è definitiva se è ancora soggetta a ricorso, anche se formalmente considerata tale dal diritto nazionale.
Nel caso specifico, il ricorso per cassazione era stato proposto regolarmente e rappresentava una fase ordinaria del procedimento. Pertanto, la Corte ha stabilito che il giudice di cassazione era tenuto ad applicare la norma più favorevole sopravvenuta, anche se introdotta dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di conflitto con il diritto nazionale, il giudice deve disapplicare la normativa interna contraria, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione.
Tre sono i principi affermati nella sentenza C-544/23:
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