Corte Ue: nel diritto di famiglia certezza sulla competenza

Pubblicato il 31 gennaio 2011 In materia di competenza dei giudici nei casi di sottrazione internazionale di minore, la Corte di giustizia europea si è pronunciata in due recenti sentenze del 22 dicembre 2010.

Nella Causa C-491/10 la Corte europea ha stabilito che, nelle vicende di diritto di famiglia che riguardano due paesi Ue, solo i giudici dello Stato di origine possono accertare se sono stati violati i diritti fondamentali del minore e quindi decidere se questo possa essere sentito, nel suo interesse. Pertanto il giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione non ha voce in capitolo per opporsi all’esecuzione che richiede il ritorno del minore nel paese di origine. Questo anche se il certificato rilasciato in base all’art.42 del regolamento n. 2201/2003 dal giudice dello Stato membro d’origine, in cui si attesta che è avvenuta l'audizione del minore durante il procedimento di divorzio, in realtà non corrisponde a verità.

Nella seconda controversia, causa C-497/10, viene fornita la definizione di "residenza abituale", ai fini della competenza, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Il giudice nazionale dovrà indicare la residenza abituale del minore attenendosi alle circostanze specifiche del fatto reale, valutando se il concetto di residenza risponde all'integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. In una situazione di fatto in cui un neonato è stato portato dalla madre in uno Stato membro, diverso da quello della sua residenza abituale, la residenza va determinata considerando “da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d’altro lato, l’età del minore, l’origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono con quello stesso Stato membro”.
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