Corte Ue: premi e prestazioni assicurative unisex
Pubblicato il 02 marzo 2011
Per la Corte di giustizia dell'Ue – causa
C-236/09, sentenza del 1°marzo 2011 - è pacifico che lo scopo perseguito dalla direttiva 2004/113 relativa al settore dei servizi assicurativi è, come testimoniato dal suo articolo 5, n. 1, l’applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex. Ivi è espressamente affermato che, per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non deve comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.
Alla luce di ciò, sussisterebbe un rischio che la deroga alla parità di trattamento tra donne e uomini prevista dall’articolo 5, n. 2, della stessa direttiva sia permessa dal diritto dell'Unione a tempo indefinito. Una tale disposizione che consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è dunque contraria – conclude la Corte - alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113 ed è incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta.
Ne consegue che la disposizione suddetta deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio e, quindi, a partire dalla data del 21 dicembre 2012.