Si avvicina il termine della disciplina transitoria, valevole sino al 30 giugno 2025, che consente agli utilizzatori di superare il limite di ventiquattro mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore contrattualizzato con l’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato. Dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203, sono apportate nuove modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro.
In particolare, la norma tende ad allinearsi con la giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché con alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui il ricorso al lavoro somministrato, regolamentato dalla direttiva 2008/104/CE, deve comunque rispondere ad esigenze di temporaneità dell’utilizzatore, talché possono definitivamente intendersi superate le indicazioni pervenute dal Ministero del Lavoro con la circolare 31 ottobre 2018, n. 17, secondo cui i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore potessero essere inviati in missione, sia a tempo indeterminato che a termine, presso gli utilizzatori, senza obbligo di causali o limiti di durata.
La novella intervenuta è stata oggetto dell’interpretazione ministeriale resa nota con la circolare 27 marzo 2025, n. 6.
Di seguito tutte le novità sui rapporti di lavoro in somministrazione.
Ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria opera nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
In breve, si rammenta che il rapporto di somministrazione è un istituto complesso, all’interno del quale si rinvengono due distinti rapporti contrattuali: uno di tipo commerciale (somministratore-utilizzatore), uno di tipo lavorativo (somministratore-lavoratore).
In tale ambito, presupposto di genuinità, a tutela della parte debole del rapporto di lavoro, è la condizione secondo cui il lavoratore interinale deve essere occupato – conformemente alle indicazioni della direttiva 2008/104/CE – temporaneamente presso l’utilizzatore e, ancorché senza limiti di durata massima, il suo impiego deve essere contemperato sulla base delle esigenze di flessibilità dell’impresa – rispetto al ricorso a personale “esterno” – e della tutela dei lavoratori somministrati.
In tema di durata massima del rapporto, la norma in commento abroga il quinto e sesto periodo dell’art. 31, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, eliminando, di fatto, la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30 giugno 2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di ventiquattro mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, nel caso in cui l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.
Secondo la nota ministeriale del marzo scorso, dunque:
In ragione di quanto sopra, è possibile affermare che il legislatore ha inteso, tranchant, azzerare anche stavolta i contatori sui rapporti di lavoro in somministrazione, sicché:
L’art. 10, comma 1, lett. a), secondo punto, del Collegato Lavoro, interviene, invece, riallineando i limiti di contingentamento con quanto previsto dall’art. 23, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di rapporti a tempo determinato.
In particolare, ai sensi del modificato comma 2, art. 31, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può superare, complessivamente, il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Dal suddetto limite vengono esclusi, così come previsto dall’art. 23, comma 2, i contratti conclusi:
Il secondo periodo della lettera a) dell’art. 10, comma 1, del Collegato Lavoro consente, altresì, di non conteggiare nei limiti di contingentamento i soggetti, pur inviati in missione a tempo determinato, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.
In ultimo, il Collegato Lavoro, con la successiva lett. b), comma 1, art. 10, introduce una specifica deroga all’inserimento delle causali per i contratti a termine stipulati tra agenzie di somministrazione e particolari categorie di lavoratori.
Specificatamente il nuovo secondo periodo del comma 2, art. 34, T.U. dei contratti di lavoro, prevede che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo testo legislativo non trovino applicazione in caso di impiego:
Su tale ultimo punto, si rammenta che, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, sono considerati soggetti svantaggiati coloro che:
Rientrano, invece, nella definizione di lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che rientrano nelle ipotesi indicate nelle lettere da b) a g) del sopracitato elenco.
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