Crediti del lavoratore e trasferimento d’azienda

Pubblicato il 17 ottobre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21565 del 13 ottobre 2014, ha confermato il principio di diritto secondo cui il cessionario d’azienda acquista tutti gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell'art. 2112, comma 1, c.c., non già estinti per prescrizione.

Conseguentemente, un lavoratore che abbia intrattenuto un rapporto di lavoro con un’azienda in maniera ininterrotta per un certo numero di anni e che vanti crediti dal cedente per voci retributive dovute e non corrisposte, può agire nei confronti del cessionario purché non sia intervenuta prescrizione ed a patto che l’azienda abbia mantenuto la propria identità anche nel succedersi della gestione da parte dei diversi soggetti.

Ad ogni buon conto, si sottolinea che ai sensi del citato art. 2112 c.c.:

- il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento d’azienda;

- con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c., il lavoratore può consentire la liberazione del cedente delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy