Crediti del lavoratore e trasferimento d’azienda

Pubblicato il 17 ottobre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21565 del 13 ottobre 2014, ha confermato il principio di diritto secondo cui il cessionario d’azienda acquista tutti gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell'art. 2112, comma 1, c.c., non già estinti per prescrizione.

Conseguentemente, un lavoratore che abbia intrattenuto un rapporto di lavoro con un’azienda in maniera ininterrotta per un certo numero di anni e che vanti crediti dal cedente per voci retributive dovute e non corrisposte, può agire nei confronti del cessionario purché non sia intervenuta prescrizione ed a patto che l’azienda abbia mantenuto la propria identità anche nel succedersi della gestione da parte dei diversi soggetti.

Ad ogni buon conto, si sottolinea che ai sensi del citato art. 2112 c.c.:

- il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento d’azienda;

- con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c., il lavoratore può consentire la liberazione del cedente delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
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