Con la risoluzione n. 73 del 29 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti interpretativi in materia di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA), disciplinata dall’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il documento di prassi rettifica parzialmente i chiarimenti contenuti nella precedente risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, con riferimento alla circolazione dei crediti d’imposta DTA.
L’articolo 44-bis del DL n. 34/2019 consente la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA, anche non iscritte in bilancio, relative a:
La trasformazione avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti pecuniari verso debitori inadempienti, secondo la definizione normativa (mancato pagamento protratto per oltre 90 giorni).
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA possono essere:
I crediti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.
La risoluzione n. 73 del 29 dicembre 2025, con riferimento alla possibilità di cessione, chiarisce che, nei confronti di soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, la cessione dei crediti d’imposta DTA è ammessa esclusivamente se:
La cessione deve inoltre:
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 del 29 dicembre 2025 chiarisce in modo espresso i vincoli giuridici e operativi che gravano sul soggetto che acquista da terzi crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA), qualora tali crediti siano stati preventivamente chiesti a rimborso dal cedente.
Il cessionario non può utilizzare il credito d’imposta acquistato in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tale preclusione discende direttamente dall’articolo 43-bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui il credito chiesto a rimborso, una volta ceduto, perde definitivamente la natura di credito compensabile.
Inoltre, il cessionario non può cedere ulteriormente il credito d’imposta acquisito.
La risoluzione 73/2025 ribadisce che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso interrompe la circolazione del credito, impedendo qualsiasi successiva cessione, anche a favore di soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Alla luce dei divieti sopra indicati, il cessionario può esclusivamente:
La funzione economica del credito in capo al cessionario risulta quindi limitata alla monetizzazione finanziaria, senza alcuna possibilità di utilizzo fiscale diretto.
L’Agenzia delle Entrate precisa che tali limitazioni rettificano parzialmente quanto indicato nella risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, nella parte in cui sembrava ammettersi un utilizzo più ampio del credito in capo al cessionario.
Sono tuttavia fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino al 29 dicembre 2025, data di pubblicazione della nuova risoluzione.
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