Nel rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto subordinato, la possibilità di un mero licenziamento senza contestuale esclusione dalla compagine sociale rende la tutela del rapporto incerta e non predeterminabile; di conseguenza, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26958 del 7 ottobre 2025, ha affrontato una questione in materia di lavoro cooperativo, chiarendo che la prescrizione dei crediti retributivi dei soci lavoratori decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non durante lo svolgimento dello stesso.
La decisione, che ha cassato una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, consolida un orientamento giurisprudenziale volto ad equiparare la posizione dei soci di cooperativa a quella dei lavoratori subordinati ordinari.
Un gruppo di soci lavoratori di una cooperativa aveva convenuto in giudizio la società committente per ottenere, ai sensi dell’art. 1676 c.c. e dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, il pagamento di differenze retributive maturate negli anni 2010-2011.
Tali differenze derivavano dall’applicazione, da parte della cooperativa, del contratto collettivo del settore Multiservizi in luogo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, più favorevole ai lavoratori.
Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda, ritenendo prescritti i crediti.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, sostenendo che la prescrizione decorresse durante il rapporto, in quanto i soci lavoratori sarebbero assistiti da una tutela “forte” contro il licenziamento, assimilabile a quella dell’art. 18 della Legge n. 300/1970.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei lavoratori, richiamando il principio affermato da Cass. n. 26246/2022, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 18 introdotta dalla Legge n. 92/2012, il rapporto di lavoro subordinato non è più assistito da una stabilità predeterminata, e la prescrizione dei crediti decorre solo dalla cessazione del rapporto.
Secondo i giudici di legittimità, lo stesso principio deve applicarsi ai soci lavoratori di cooperativa.
La Corte, sul punto, ha precisato che l’ordinamento consente la cessazione del solo rapporto di lavoro mediante licenziamento, senza necessità di contestuale esclusione dalla compagine sociale.
Ne consegue che la tutela del socio lavoratore non è stabile né prevedibile “a priori”, e che sussiste la stessa condizione di incertezza (“metus”) che giustifica la sospensione della prescrizione.
Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte:
“Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l'astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all’estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall'art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n. 92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus del lavoratore".
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