Credito di imposta riferito al primo acquisto frazionabile e utilizzabile anche sul secondo trasferimento

Pubblicato il 23 dicembre 2013 La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 171/10/13, ha accolto il ricorso presentato da due coniugi contro la cartella di pagamento che era stata loro notificata dal parte dell'amministrazione finanziaria a seguito del frazionamento di un credito di imposta.

I due contribuenti, ossia, nell'ambito di un'operazione di vendita e poi riacquisto della prima casa, avevano attribuito il credito d'imposta relativo agli importi versati sul primo trasferimento anche sul nuovo acquisto e, altresì, nella successiva dichiarazione dei redditi.

Tale detrazione non era stata ritenuta legittima da parte del Fisco sull'assunto che il credito d'imposta non poteva essere frazionato bensì solamente utilizzato con riferimento ad una unica imposta.

La Ctp, tuttavia, ha ritenuto corretta la condotta posta in essere dalla coppia di contribuenti affermando la frazionabilità del credito e la sua contestuale utilizzazione in diminuzione di più imposte attraverso un'interpretazione letterale della norma di riferimento, l'articolo 7, comma 2 della legge n. 448/1998.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Operare nel cassetto fiscale altrui senza titolo è reato

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy