Nell’ambito delle misure volte a favorire il ricambio generazionale e il rafforzamento dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, il legislatore ha introdotto significative agevolazioni economiche attraverso la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo".
In particolare, l’articolo 6 della suddetta legge prevede:
Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 è stato pubblicato il decreto del 1° aprile 2025, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ne attua concretamente i principi, definendo le condizioni operative per accedere al beneficio.
Hanno diritto ad accedere al beneficio i giovani titolari di imprese agricole che abbiano più di 18 anni e meno di 41 anni compiuti, e che abbiano avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021.
NOTA BENE: Il requisito anagrafico sopra indicato deve essere soddisfatto al momento in cui viene effettuato il pagamento delle spese ritenute ammissibili.
Nel rispetto del tetto massimo di due milioni di euro, possono essere agevolate le spese sostenute nel 2024 per la partecipazione a percorsi formativi relativi alla gestione aziendale agricola, appartenenti alle seguenti tipologie:
Si considerano effettivamente sostenuti i costi al momento del loro pagamento.
ATTENZIONE: Per poter essere ammesse all’incentivo, le spese devono essere pagate da un conto corrente intestato al beneficiario, utilizzando strumenti che ne garantiscano la completa tracciabilità e l’associazione immediata alla relativa fattura o ricevuta. Inoltre, è necessario fornire un attestato di partecipazione, rilasciato dall’ente che ha erogato la formazione.
L’IVA può essere inclusa tra le spese agevolabili solamente se costituisce un onere effettivo non detraibile per il beneficiario.
Per ottenere il credito d’imposta, gli interessati dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con l’importo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Questa comunicazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data che sarà definita con uno specifico provvedimento.
Infatti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto Masaf del 1° aprile 2025 nella Gazzetta Ufficiale (26 maggio), il direttore dell’Agenzia delle Entrate emanerà un atto che:
Durante il periodo utile per l’invio, i beneficiari potranno anche:
- trasmettere una nuova comunicazione, che sostituirà integralmente quella precedentemente inviata (sarà considerata valida solo l’ultima trasmessa correttamente);
- presentare una rinuncia totale al credito d’imposta precedentemente richiesto.
Per garantire il rispetto del limite di spesa previsto, l’importo massimo del credito d’imposta effettivamente utilizzabile sarà calcolato moltiplicando l’importo richiesto per una percentuale che verrà stabilita con ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle comunicazioni.
Questa percentuale sarà determinata confrontando il budget complessivo disponibile con la somma totale dei crediti richiesti. Se le richieste complessive risultassero inferiori al limite di spesa disponibile, la percentuale riconosciuta sarà del 100%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione, mediante la presentazione del modello F24 utilizzando solo i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, la richiesta di compensazione sarà rifiutata.
L’utilizzo del credito sarà possibile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente le percentuali di utilizzo del credito, e comunque non prima della conclusione del corso di formazione.
L’importo compensato non potrà superare il valore effettivamente riconosciuto. In caso di superamento, l’operazione verrà scartata.
NOTA BENE: Il credito dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata presentata la comunicazione, e dovrà essere riportato anche nelle successive dichiarazioni fiscali fino al completo utilizzo dell’incentivo.
In base a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, il credito potrà essere utilizzato entro il secondo anno fiscale successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Infine, il diritto al credito d’imposta verrà revocato qualora venga accertata l’assenza dei requisiti richiesti o nel caso in cui la documentazione prodotta risulti falsa o non veritiera.
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