Con il decreto del Ministero del Turismo dell’11 settembre 2025 è stata aggiornata la disciplina del credito d’imposta per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività (M1C3 Investimento 4.2.1 del PNRR).
L’articolo 1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233) rappresenta uno degli strumenti principali previsti nell’ambito della Missione 1, Componente 3 (“Turismo e Cultura”) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’obiettivo è sostenere la competitività delle imprese turistiche italiane attraverso agevolazioni fiscali e contributi diretti volti al miglioramento delle strutture ricettive e alla transizione ecologica e digitale del comparto.
Ambito di applicazione
Il beneficio è rivolto a diverse categorie di operatori del settore turistico, tra cui:
Tipologia e misura dell’agevolazione
L’articolo 1, comma 1, del decreto 152/2021 prevede due forme di incentivo complementari:
Entrambi gli incentivi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis” (Regolamento UE n. 2023/2831).
Spese ammissibili
Tra le principali spese agevolabili rientrano:
Le spese devono essere documentate e sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 152/2021.
Il decreto del Ministro del Turismo dell’11 settembre 2025, pubblicato nel sito istituzionale il 9 ottobre 2025, si inserisce nel quadro di attuazione dell’art. 1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Il provvedimento nasce dall’esigenza di allineare le disposizioni applicative del credito d’imposta turistico alle modifiche introdotte successivamente dal legislatore, in particolare:
In tale contesto, l’articolo 1 del decreto ministeriale dell’11 settembre 2025 interviene specificamente sulla fruizione del credito, rimuovendo un limite temporale che, di fatto, ostacolava l’utilizzo pieno del beneficio.
Prima del decreto 11/9/2025, l’avviso pubblico del 23 dicembre 2021 aveva stabilito che il credito d’imposta:
Con la modifica introdotta dal decreto del 2025, il termine del 31 dicembre 2025 viene eliminato. Di conseguenza, il credito d’imposta potrà essere utilizzato senza una scadenza temporale predefinita, ferma restando la condizione di utilizzo a partire dal periodo d’imposta successivo alla realizzazione degli interventi.
Ciò comporta che le imprese turistiche che hanno sostenuto o sosterranno spese ammissibili entro il 31 ottobre 2025 potranno:
L’articolo 2 del decreto del Ministero del Turismo dell’11 settembre 2025 ha ridefinito in modo sostanziale le modalità di cessione del credito d’imposta recependo le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (“Sostegni-ter”); inoltre mira a rafforzare i controlli, prevenendo usi distorti del beneficio e garantendo maggiore tracciabilità delle operazioni.
La norma stabilisce che il credito d’imposta:
Ciò significa che l’impresa beneficiaria, una volta maturato il credito, potrà trasferirlo integralmente a un altro soggetto, ma non potrà suddividerlo in più cessioni.
Tuttavia sono consentite due ulteriori cessioni, ma esclusivamente a favore di soggetti qualificati:
In questo modo, il legislatore restringe la circolazione del credito a soggetti vigilati e dotati di adeguata solidità finanziaria, riducendo il rischio di frodi e operazioni speculative.
Va ricordato che vige l’obbligo di:
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