Credito Iva trimestrale, modello Iva TR aggiornato

Pubblicato il 23 marzo 2023

Entro il prossimo 2 maggio 2023, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2022 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva/TR. Si tratta dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale”. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Anche quest’anno trovano spazio alcune novità nel modello. Lo scorso 14 marzo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del modello nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche. La nuova versione del modello Iva TR è utilizzabile a partire dal 1° aprile 2023; tuttavia, il modello “precedente” potrà essere utilizzato fino al 2 maggio 2023. Gli “aggiornamenti” hanno riguardato, in particolare:

Il modello TR può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Per la presentazione del modello valgono le medesime regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, compresa quella secondo cui, se un’istanza trasmessa nei termini è scartata dal sistema, la stessa si considera tempestiva se viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dei motivi di scarto.

Si rammenta, poi, che il credito Iva trimestrale – se di importo superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso “senza” la prestazione di una garanzia nel caso in cui l'istanza sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.  

Da ultimo, si evidenzia che è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione ed i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in caso di soggetti ISA che, con riferimento al periodo di imposta 2021, hanno ottenuto un indice di affidabilità almeno pari a 8 oppure almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy