Critica a concorrente Sì con informazioni veritiere

Pubblicato il 03 novembre 2016

Costituisce legittimo esercizio del diritto di critica, non costituendo, quindi, atto di concorrenza sleale per denigrazione, la diffusione di informazioni che arrechino discredito e pregiudizio all’impresa concorrente, qualora tali informazioni siano veritiere e non costituiscano l’occasione per formulare vere e proprie offese ed invettive nei confronti del concorrente.

E’ quanto si desume dal testo della sentenza della Prima sezione civile di Cassazione n. 22042 del 31 ottobre 2016 e con cui è stata accolta, con rinvio, l’impugnazione avanzata dalla Coop estense contro il mancato riconoscimento di un risarcimento a suo favore a seguito della pubblicazione del libro “Falce e Carrello” di Bernardo Caprotti, patron della Esselunga, in cui erano contenute considerazioni pregiudizievoli nei confronti della ricorrente.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il libro, atto di accusa contro l’azienda concorrente, non poteva essere considerato come un’opera letteraria, dovendo essere parificato, per quanto riguarda le scriminanti della diffamazione, alla stregua di un’inchiesta giornalistica.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy