Critica a concorrente Sì con informazioni veritiere

Pubblicato il 03 novembre 2016

Costituisce legittimo esercizio del diritto di critica, non costituendo, quindi, atto di concorrenza sleale per denigrazione, la diffusione di informazioni che arrechino discredito e pregiudizio all’impresa concorrente, qualora tali informazioni siano veritiere e non costituiscano l’occasione per formulare vere e proprie offese ed invettive nei confronti del concorrente.

E’ quanto si desume dal testo della sentenza della Prima sezione civile di Cassazione n. 22042 del 31 ottobre 2016 e con cui è stata accolta, con rinvio, l’impugnazione avanzata dalla Coop estense contro il mancato riconoscimento di un risarcimento a suo favore a seguito della pubblicazione del libro “Falce e Carrello” di Bernardo Caprotti, patron della Esselunga, in cui erano contenute considerazioni pregiudizievoli nei confronti della ricorrente.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il libro, atto di accusa contro l’azienda concorrente, non poteva essere considerato come un’opera letteraria, dovendo essere parificato, per quanto riguarda le scriminanti della diffamazione, alla stregua di un’inchiesta giornalistica.

 

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